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Dizionario | Termini giuridici

Stare decisis

14 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Stare decisis (d. comp.): Regola del precedente vincolante, che vige nei paesi di Common Law [vedi] e per effetto del quale una Corte superiore è vincolata dalle decisioni prese in precedenza (con l’unica eccezione della Camera dei Lords, stabilita da un Practice of Statement del 1966), e le decisioni dei giudici superiori vincolano quelle dei giudici inferiori.

La Court of Appeal, il vertice delle corti superiori inglesi, se si eccettua la Camera dei Lords, nelle divisioni civile e penale, segue i propri precedenti con la riserva che, se tutti i membri concordano nel ritenere scorretta o ingiusta una sentenza emessa in passato, la Corte possa di nuovo giudicare (la divisione penale applica largamente questo principio).

Attraverso il meccanismo dello Stare decisis  si raggiunge un livello soddisfacente di certezza del diritto, anche in mancanza di una codificazione scritta del corpus giuridico (il che non significa che non esistono raccolte scritte delle regole giurisprudenziali proprie della Common law; in particolare, dal 1865 è una serie ufficiale di Reports pubblicati sotto il nome del giurista che ha partecipato alla loro elaborazione).

Tuttavia, per garantire l’elasticità del sistema, il giudice può affrancarsi da precedenti sgradevoli dichiarando, come extrema ratio, che la fattispecie in esame differisce per rilevanti aspetti dal precedente contrario invocato, e che, quindi, si presenta come fattispecie nuova su cui egli può liberamente e diversamente decidere.

Altre eccezioni alla regola dello Stare decisis sono costituite dall’annullamento esplicito di una sentenza, dall’annullamento implicito e dal caso di sentenze confliggenti, che può essere risolto solo con una terza sentenza il cui effetto è quello di abrogare le due sentenze precedenti.

Ricordiamo, per inciso, che il potere vincolante di una sentenza si concentra sulla ratio decidendi, vale a dire su quanto concretamente deciso per risolvere la controversia in esame, e non sugli obiter dicta, cioè sulle digressioni e considerazioni espresse nella sentenza.



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