Terzo (d. civ.): Soggetto estraneo al rapporto giuridico intercorrente fra due o più persone.
Al concetto di Terzo si oppone il concetto di parte con cui si intende chi partecipa ad un rapporto giuridico [vedi].
L’ordinamento prevede una disciplina particolare al fine di garantire i Terzi ed evitare che subiscano pregiudizi dall’ignoranza di accordi intercorsi fra le parti. Sotto tale profilo vanno valutati il principio dell’inefficacia del contratto nei confronti dei Terzi [vedi Relatività del contratto (Principio della)] e le forme di pubblicità prescritte dalla legge per taluni atti.
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