Banca sconfitta: niente interessi sul conto con tasso variabile
Il saggio di interessi praticato dalla banca va indicato in contratto di conto corrente in modo preciso e non con un generico riferimento agli usi di piazza.
È nulla la clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede l’obbligo, per il cliente, di corrispondere all’istituto di credito gli interessi passivi sul conto corrente con un tasso variabile che, da un’iniziale misura certa, deve seguire gli “usi di piazza”: in tal caso, dunque, nulla è dovuto dal correntista almeno a titolo di interessi maturati. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione [1], è nulla per indeterminatezza la clausola che contiene riferimenti generici, inadeguati a individuare la dinamica di evoluzione del saggio praticato dall’istituto. E questo perché l’obbligo, previsto per legge, di indicare il saggio di interessi per iscritto, comporta anche che gli stessi devono essere specificati in modo puntuale e non genericamente, altrimenti il primo dovere (quello, cioè, della pattuizione per iscritto) verrebbe svuotato di significato.
Viene così bocciata la tesi dalla banca secondo cui la clausola che rinvia, come criterio di calcolo degli interessi agli usi di piazza, non sarebbe indeterminata perché porterebbe la sola variazione in meglio o in peggio del tasso iniziale certo, modificato dall’aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza.
Secondo, invece, la Suprema Corte, la variabilità futura del primo tasso in base agli usi di piazza finisce per costituire una indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto. Insomma, si violano i principi di chiarezza affermati dalla giurisprudenza della Cassazione. E ciò perché non si capisce a quali indicatori “di piazza” bisogna fare riferimento per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto di conto correte. Insomma: gli interessi variabili sul c/c devono essere ancorati a parametri che ne consentano sempre il calcolo.