Come si interrompe la prescrizione?

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Autore: Angelo Greco

22 maggio 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Diffida al debitore, notifica di una citazione o altro atto giudiziario, riconoscimento del debito: il chiarimento della Cassazione.

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Quasi tutti i diritti cadono in prescrizione se non esercitati entro un certo termine. Fanno eccezione il diritto di proprietà, il diritto al nome, alla privacy, al voto e altri diritti personalissimi. Per evitare la prescrizione il creditore non deve necessariamente agire contro il debitore. Basterebbe una semplice lettera di diffida. In tal caso, il termine di prescrizione decorrere nuovamente da capo. In questo articolo vedremo come si interrompe la prescrizione, quali sono gli atti necessari a impedire l’estinzione del diritto, cosa succede se il debitore non riceve la raccomandata. Ma procediamo con ordine.

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Quali sono i termini di prescrizione?

In linea generale, si prescrivono in

Esistono però numerose eccezioni per quanto attiene alla prima categoria. Ad esempio:

Come si interrompe la prescrizione?

La prescrizione può essere interrotta da:

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Nel primo caso, l’atto può essere:

In tutti questi casi è necessario che:

Veniamo ora alle

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dichiarazioni del debitore che interrompono la prescrizione. Queste devono consistere in un riconoscimento del proprio debito e quindi nell’ammissione del credito altrui. Ciò può avvenire:

Il sollecito di pagamento

Per interrompere il decorso della prescrizione è necessario che il creditore della prestazione invii un sollecito, dal cui tono risulti inequivoca la

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volontà di ottenere l’adempimento. Non è necessario che l’atto manifesti l’intenzione, in caso di inadempimento, di adire le vie legali. Né è indispensabile l’indicazione di un termine per pagare.

Il contenuto della missiva deve essere, dunque, quello tipico di una messa in mora e, in particolare, devono risultare:

Ad ogni buon conto è sempre bene aggiungere, come postilla, la precisazione che la lettera costituisce atto di interruzione della prescrizione.

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La diffida può essere inviata con:

Facsimile: modello di diffida per interrompere la prescrizione

Ad esempio, nel caso di recupero di un credito, la lettera di interruzione della prescrizione (prescrizione che, per le obbligazioni di natura contrattuale, è di 10 anni) potrebbe avere il seguente tenore:

Egr. sig. / Spett.le Società

Il sottoscritto … vanta nei vostri confronti un credito pari a euro …. in forza della fattura n. … emessa sulla scorta del contratto del … da voi mai corrisposta sino ad oggi. A detto importo vanno altresì sommati gli interessi pari a euro…

Ciò posto, Vi intimo e diffido al pagamento dell’importo complessivo di euro… da versare nelle mani dello scrivente (o con accredito presso il conto corrente n….) entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. Con avvertimento che, in difetto, si ricorrerà presso le competenti sedi giudiziarie.

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La presente è valevole come atto interruttivo della prescrizione.

Luogo, data, firma

La notifica di un atto giudiziale

Al pari della diffida, ma ancora più incisiva, è la notifica dell’atto giudiziale volto a ottenere la prestazione. Così, per esempio, una citazione in causa, un ricorso per decreto ingiuntivo o, nel caso in cui il credito abbia già fondamento su un titolo esecutivo (per es. un assegno, una sentenza, un decreto ingiuntivo), la notifica di un atto di precetto.

Anche la domanda di mediazione interrompe la prescrizione.

Il riconoscimento del diritto effettuato dal debitore

Qualsiasi atto proveniente dal debitore, anche senza formule e forme particolari, da cui si evinca chiaramente che lo stesso riconosce il credito dell’altra parte. Per esempio, potrebbe valere come interruzione della prescrizione la lettera del debitore che, senza contestare il credito, chieda una riduzione dell’importo dovuto o cerchi un accordo bonario.

Se però il debitore, nel riconoscere il proprio debito, eccepisce anche l’ormai intervenuta estinzione del diritto del creditore per decorso del termine, tale atto non vale a interrompere più la prescrizione. È quanto chiarito dalla Cassazione [1].

Quindi se il debitore contestualmente non nega l’altrui credito, ma nello stesso tempo deduce che lo stesso è ormai prescritto, tale dichiarazione non interrompe la prescrizione.

Quando la prescrizione torna a decorrere

Una volta interrotta la prescrizione, un nuovo termine prescrizionale (di pari durata) riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento dei predetti atti interruttivi.

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