Come si interrompe la prescrizione?
Diffida al debitore, notifica di una citazione o altro atto giudiziario, riconoscimento del debito: il chiarimento della Cassazione.
Quasi tutti i diritti cadono in prescrizione se non esercitati entro un certo termine. Fanno eccezione il diritto di proprietà, il diritto al nome, alla privacy, al voto e altri diritti personalissimi. Per evitare la prescrizione il creditore non deve necessariamente agire contro il debitore. Basterebbe una semplice lettera di diffida. In tal caso, il termine di prescrizione decorrere nuovamente da capo. In questo articolo vedremo come si interrompe la prescrizione, quali sono gli atti necessari a impedire l’estinzione del diritto, cosa succede se il debitore non riceve la raccomandata. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quali sono i termini di prescrizione?
In linea generale, si prescrivono in
- 10 anni i crediti derivanti da contratti;
- 5 anni i crediti derivanti da atti illeciti civili o penali.
Esistono però numerose eccezioni per quanto attiene alla prima categoria. Ad esempio:
- per i contratti con pagamenti periodici (con cadenza di un anno o inferiore) la prescrizione è di 5 anni (ad esempio le utenze del telefono o gli abbonamenti a payTV);
- per i crediti da lavoro dipendente la prescrizione è di 5 anni che iniziano però a decorrere dalla cessazione del rapporto;
- per i crediti dei professionisti la prescrizione è di 3 anni;
- per i contratti di assicurazione la prescrizione è di 2 anni;
- per le utenze della luce, dell’acqua e del gas la prescrizione è di due anni;
- per i contratti con l’agente immobiliare la prescrizione è di 1 anno;
- per i contratti con hotel, b&b, pensioni, la prescrizione è di 6 mesi.
Come si interrompe la prescrizione?
La prescrizione può essere interrotta da:
- un atto del creditore;
- una dichiarazione del debitore.
Nel primo caso, l’atto può essere:
- una diffida: ossia una comunicazione inviata all’indirizzo del debitore con cui si chiede l’adempimento, con indicazione della voce di credito e dell’importo dovuto;
- un atto giudiziale: ad esempio una citazione o la notifica di un decreto ingiuntivo. Se l’atto dà inizio a una causa, la prescrizione resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza;
- un atto stragiudiziale come un precetto (ossia l’intimazione di pagamento che precede il pignoramento) o un pignoramento.
In tutti questi casi è necessario che:
- l’atto entri nella disponibilità del debitore: è irrilevante se questi rifiuta la raccomandata o non la va a ritirare all’ufficio postale;
- il creditore dia la prova dell’invio dell’atto, dovendo perciò conservare la ricevuta di notifica.
Veniamo ora alle
- esplicitamente: con una dichiarazione esplicita (ad esempio «Io sottoscritto… dichiaro di dover versare la somma di euro…», oppure «Io sottoscritto … verso in data odierna a… la somma di euro… in acconto sul maggior credito da questi vantato pari a…»);
- implicitamente: con comportamenti che, di fatti, si risolvono, in un riconoscimento dell’altrui credito. Ciò può avvenire, ad esempio, con la richiesta di un saldo e stralcio o di una dilazione di pagamento, con la contestazione del maggior importo vantato dal creditore (che sostanzialmente finisce per essere un’ammissione sull’esistenza dell’obbligazione), ecc.
Il sollecito di pagamento
Per interrompere il decorso della prescrizione è necessario che il creditore della prestazione invii un sollecito, dal cui tono risulti inequivoca la
Il contenuto della missiva deve essere, dunque, quello tipico di una messa in mora e, in particolare, devono risultare:
- le generalità del creditore;
- le generalità del debitore;
- la specifica prestazione richiesta (per es. il pagamento di una somma di denaro);
- la causa che ha generato l’obbligazione (per es. il riferimento a un contratto, un prestito, un danneggiamento, ecc.);
- di norma (ma non indispensabile) il termine entro il quale si chiede la prestazione (che potrebbe essere anche inferiore ai 15 giorni indicati dal codice civile, se la natura della prestazione lo consente: si pensi alla restituzione di poche decine di euro).
Ad ogni buon conto è sempre bene aggiungere, come postilla, la precisazione che la lettera costituisce atto di interruzione della prescrizione.
La diffida può essere inviata con:
- raccomandata a/c;
- PEC;
- fax;
- telegramma;
- ufficiale giudiziario.
Facsimile: modello di diffida per interrompere la prescrizione
Ad esempio, nel caso di recupero di un credito, la lettera di interruzione della prescrizione (prescrizione che, per le obbligazioni di natura contrattuale, è di 10 anni) potrebbe avere il seguente tenore:
Egr. sig. / Spett.le Società
Il sottoscritto … vanta nei vostri confronti un credito pari a euro …. in forza della fattura n. … emessa sulla scorta del contratto del … da voi mai corrisposta sino ad oggi. A detto importo vanno altresì sommati gli interessi pari a euro…
Ciò posto, Vi intimo e diffido al pagamento dell’importo complessivo di euro… da versare nelle mani dello scrivente (o con accredito presso il conto corrente n….) entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. Con avvertimento che, in difetto, si ricorrerà presso le competenti sedi giudiziarie.
La presente è valevole come atto interruttivo della prescrizione.
Luogo, data, firma
La notifica di un atto giudiziale
Al pari della diffida, ma ancora più incisiva, è la notifica dell’atto giudiziale volto a ottenere la prestazione. Così, per esempio, una citazione in causa, un ricorso per decreto ingiuntivo o, nel caso in cui il credito abbia già fondamento su un titolo esecutivo (per es. un assegno, una sentenza, un decreto ingiuntivo), la notifica di un atto di precetto.
Anche la domanda di mediazione interrompe la prescrizione.
Il riconoscimento del diritto effettuato dal debitore
Qualsiasi atto proveniente dal debitore, anche senza formule e forme particolari, da cui si evinca chiaramente che lo stesso riconosce il credito dell’altra parte. Per esempio, potrebbe valere come interruzione della prescrizione la lettera del debitore che, senza contestare il credito, chieda una riduzione dell’importo dovuto o cerchi un accordo bonario.
Se però il debitore, nel riconoscere il proprio debito, eccepisce anche l’ormai intervenuta estinzione del diritto del creditore per decorso del termine, tale atto non vale a interrompere più la prescrizione. È quanto chiarito dalla Cassazione [1].
Quindi se il debitore contestualmente non nega l’altrui credito, ma nello stesso tempo deduce che lo stesso è ormai prescritto, tale dichiarazione non interrompe la prescrizione.
Quando la prescrizione torna a decorrere
Una volta interrotta la prescrizione, un nuovo termine prescrizionale (di pari durata) riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento dei predetti atti interruttivi.