Pensione d’invalidità civile, chi ne ha diritto?
Assegno di assistenza invalidi civili: requisiti, ammontare, come fare domanda.
Chi possiede, in seguito ad infermità o menomazioni, una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un determinato ammontare, può avere diritto ad una prestazione assistenziale, denominata assegno di assistenza per invalidi civili, nota anche come pensione d’invalidità civile, o assegno mensile per invalidi parziali.
Pensione d’invalidità civile: requisiti
La prestazione, in particolare, è riconosciuta dall’Inps in presenza delle seguenti condizioni:
– età tra i 18 e i 65 anni;
– cittadinanza italiana, comunitaria, o di uno Stato terzo, se in possesso di permesso per soggiornanti CE di lungo periodo ;
– possesso d’invalidità superiore al 74%;
– reddito non superiore a 4.805,19 Euro, per l’anno 2015;
– non sono richiesti requisiti contributivi minimi, come invece avviene per l’assegno ordinario d’invalidità, che non va confuso con questa prestazione.
Pensione d’invalidità civile: ammontare
L’assegno di assistenza mensile per invalidi civili parziali ammonta, per il 2015, a 279,75 Euro, per 13 mensilità. Si tratta di un reddito esente da Irpef, incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, contrariamente all’assegno d’invalidità ordinario.
Il trattamento, inoltre, è incompatibile con le altre tipologie di pensioni di invalidità, anche se non corrisposte dall’Inps, nonché con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento dell’età per ottenere l’assegno sociale, pari nel 2015, a 65 anni e 3 mesi, e nel 2016 a 65 anni e 7 mesi, la pensione viene convertita in assegno sociale; sia sotto forma di assegno mensile per invalidi parziali, che di pensione sociale, comunque, il trattamento non è reversibile agli eredi, perché si tratta di una prestazione assistenziale.
Pensione d’invalidità civile: come richiederla
La procedura per il riconoscimento dell’invalidità è piuttosto articolata, e consiste in più fasi:
– innanzitutto, il cittadino dovrà recarsi dal proprio medico curante, che, dopo una serie di analisi, certificherà la sussistenza dell’invalidità; la certificazione dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall’Inps (SS3) ed inviata telematicamente all’Istituto dallo stesso medico; il professionista dovrà poi stampare la
– una volta ottenuto il certificato, il cittadino, entro 30 giorni, dovrà effettuare un’apposita domanda all’Inps per il riconoscimento dell’invalidità; qualora inoltri la richiesta oltre il termine di 30 giorni, il certificato non sarà più valido, quindi dovrà rifarlo, perché la domanda sia valida;
– la domanda potrà essere inoltrata all’Inps tramite il portale web dell’Istituto (sezione servizi al cittadino), oppure mediante Contact Center (al numero 803.164), o, ancora, tramite patronato o altri intermediari dell’Ente; nella domanda dovrà essere appositamente indicato il codice univoco presente nel certificato medico, perché possa essere abbinato alla richiesta.
Pensione d’invalidità civile: accertamenti sanitari
Una volta completata la domanda, il sistema informativo dell’Inps darà la possibilità di scegliere in quale data effettuare la visita medica (gli appuntamenti disponibili non possono essere proposti oltre 30 giorni dalla data dell’inoltro della richiesta o 15 giorni, in caso di patologia oncologica).
In caso d’indisponibilità è comunque possibile registrare la domanda e prenotare successivamente la visita.
La data e l’orario della visita sono comunicati con raccomandata a/r e visibili all’interno del proprio account nel portale dell’Inps.
In caso di difficoltà, è possibile richiedere un nuovo appuntamento. Se il contribuente non si presenta alla prima visita, avrà diritto a una seconda convocazione; se l’assenza persiste alla seconda convocazione, verrà considerata quale
Qualora, invece, sussista una situazione per la quale l’invalido non sia in grado di presentarsi all’accertamento sanitario (ad esempio se il trasporto comporta rischi per l’incolumità e per la salute), sarà richiedere una visita domiciliare ( con un anticipo di 5 giorni rispetto alla data già fissata, mediante l’invio di un apposito certificato medico di richiesta).
Pensione d’invalidità: esito degli accertamenti sanitari
Una volta che il richiedente avrà effettuato la visita presso la Commissione medica competente (si tratta di una Commissione Asl alla quale partecipa un medico dell’Inps), verrà redatto dal personale sanitario un
Il verbale può essere:
– approvato all’unanimità: in questo caso , una volta validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, sarà considerato definitivo, e attiverà la procedura amministrativa per il pagamento del trattamento;
– approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS potrà comunque validarlo entro 10 giorni o effettuare un nuovo accertamento sanitario entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.
Lo status d’invalido risultante dal verbale può, inoltre, essere:
– soggetto a revisione: questo significa che le condizioni dell’invalido possono migliorare, e che, per questo, l’interessato dovrà sottoporsi a visita di revisione entro una data indicata nel verbale;
– soggetto ad aggravamento: in tale ipotesi l’invalido richiedere il cosiddetto aggravamento, seguendo la stessa procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
L’erogazione dei benefici, nel caso di revisione, è mantenuta sino alla conclusione della visita: inoltre, non è l’interessato a doversi attivare per tale verifica, ma l’Inps.
Pensione d’invalidità: ricorso contro il verbale.
Anche qualora la Commissione ASL riconosca l’invalidità civile, ma in misura minore rispetto alle aspettative, l’interessato potrà proporre ricorso. Prima di dare il via alla causa giudiziaria, però, ci si dovrà sottoporre a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.