Pubblici dipendenti e docenti: incompatibilità e cumulo impieghi

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Autore: Valentina Azzini

14 novembre 2015

Avvocato presso il Foro di Verona. Esperta in diritto civile e diritto del lavoro, in quest’ultimo ambito occupandosi sia di rapporti di lavoro privato che di pubblico impiego. Collabora dal 2009 con la Cattedra di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Verona come Cultrice della materia. Dal 2013 al 2015 ha collaborato altresì con Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL, quale legale convenzionato per la zona di Peschiera del Garda e Domegliara (VR).

Gli insegnanti, a tempo pieno o part-time, possono svolgere anche altro lavoro autonomo o subordinato, purché nel rispetto di precisi limiti stabiliti dalla legge.

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La Costituzione stabilisce che il dipendente pubblico è ad esclusivo servizio della Nazione [1], così facendo intendere che non sia possibile svolgere altro impiego oltre a quello assegnato alle dipendenze della pubblica amministrazione. Questo principio, accolto nelle prime leggi in materia di pubblico impiego [2], era stato inizialmente tradotto nel divieto per il pubblico dipendente di svolgere qualsiasi altra ulteriore attività.

Tuttavia nel tempo il suo contenuto è stato sempre più mitigato da successivi interventi del legislatore, assumendo oggi un significato che riguarda più che altro il profilo morale che il pubblico dipendente deve mantenere nello svolgimento del proprio incarico (essere corretto, imparziale e leale verso lo Stato).

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Con il passare degli anni la giurisprudenza [3] e le leggi in materia [4] hanno infatti aperto la strada alla possibilità per il dipendente pubblico a tempo pieno di svolgere anche altre attività, purché esse non diventassero prevalenti rispetto a quella pubblica e con essa incompatibili (ad esempio perché in conflitto di interessi).

In particolare è consentito al pubblico dipendente:

– svolgere anche una libera professione, ad esempio fare l’insegnate di diritto e l’avvocato, o l’insegnante di storia dell’arte e l’architetto;

– partecipare a società cooperative;

– svolgere una serie di attività espressamente indicate dalla legge come compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (ad es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).

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Con particolare riguardo ai docenti, personale ATA e dirigenti scolastici, le norme di settore [5] indicano precisamente le attività ulteriori, rispetto agli incarichi scolastici assegnati, consentite specificamente al personale della scuola a tempo pieno, ossia: la possibilità di svolgere una libera professione, di partecipare a società cooperative, di impartire lezioni private.

Le medesime norme, però, elencano anche alcune attività da considerarsi vietate per coloro che già svolgano incarichi all’interno del settore scuola. Tali attività sono:

– impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;

– lo svolgimento di impieghi presso altre amministrazioni;

– lo svolgimento di attività commerciale, industriale;

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– l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro.

Tutto quanto sopra considerato si applica quindi, come detto, al personale della scuola con orario di lavoro a tempo pieno, che dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico – previa richiesta motivata – al relativo esercizio.

Lo svolgimento di attività vietate o incompatibili comporta l’invio da parte del Dirigente Scolastico di una diffida, con la quale si invita il docente a cessare entro 15 giorni l’attività illegittimamente svolta, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del docente, l’obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite in ragione degli incarichi extra-scolastici svolti.

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Diversamente il personale con orario di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, non è vincolato alle predette limitazioni [6].

Il personale a tempo parziale può quindi svolgere qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata ulteriore e contemporaneamente all’insegnamento, purché questa attività non sia in conflitto di interessi con la professione docente e sia autorizzata.

Importante limitazione – applicabile a tutto il personale docente – resta tuttavia lo svolgimento di attività commerciale e la partecipazione a società con scopo di lucro.

Se la legge infatti consente senza dubbio lo svolgimento di attività libero professionali, da intendersi come prestazioni d’opera intellettuale (avvocato, architetto, ingegnere), pare invece che l’attività commerciale o imprenditoriale debba considerarsi sempre vietata, anche per coloro che hanno un contratto part-time, comportando un’organizzazione di mezzi e capitali assente invece nello svolgimento delle professioni intellettuali [7].

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