Guida in stato di ebbrezza: no condanna per lo scarto di 0,1 g/l

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.
Etilometro: addio condanna se l’alcoltest segna solo 0,1 sopra la soglia di rilevanza penale.
Guida in stato di ebbrezza: se all’esito del test con l’etilometro, la soglia di alcolemia dovesse attestarsi tra 0,5 e 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) scattano solo le sanzioni amministrative, mentre da 0,8 a salire si rientra nel penale (con un’ipotesi meno grave fino a 0,8 g/l). Tuttavia, con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli [1] ha detto che se il dato dell’etilometro supera solo di 0,1 g/l la soglia della rilevanza penale (attestandosi a 0,9 piuttosto che a 0,8 g/l) si può comunque rimanere nell’ambito della sanzione amministrativa: e questo perché l’
alcoltest può dare risultati diversi e non corrispondenti al reale per alcuni soggetti, come dimostra un esperimento scientifico che ne confronta i dati con il responso delle analisi del sangue. Stesso orientamento si rinviene in una decisione altrettanto recente del Giudice di Pace di Aosta. Ma procediamo per gradi.È risaputo che il livello di tolleranza dell’alcol varia da persona a persona a seconda di parametri come il peso, l’età, il sesso, il cibo assunto, il tempo intercorso dall’assunzione al test, lo stato di salute generale, il livello di stanchezza, l’assunzione di psicofarmaci, le abitudini di vita. Tutti questi fattori possono far fluttuare sensibilmente l’asticella dell’assorbimento dell’alcol nel sangue (per maggiori approfondimenti leggi: “
Dopo quale valore di tasso alcolemico scatta il ritiro della patente?”).Il Tribunale di Napoli parte da questi spunti per applicare comunque, all’imputato che ha superato con uno scarto di soli 0,1 g/l il limite del penale, la sanzione più lieve, ossia quella amministrativa. E ciò anche se l’agente accertatore, chiamato a testimoniare, giura di aver trovato l’imputato con i classici sintomi della guida in stato di ebbrezza: “alito vinoso” e “voce impastata”.
Nel processo in commento, la difesa produce una perizia che mette in crisi i risultati dell’etilometro; decisivo, infatti, risulta l’accertamento tecnico di tipo sperimentale realizzato in un altro procedimento penale su incarico del giudice (davanti al Gip del tribunale di Genova
[2]). “Nell’esperimento furono somministrate sostanze alcoliche all’indagato ligure, che venne poi contestualmente sottoposto all’alcoltest con lo stesso strumento utilizzato a Napoli e all’esame del sangue: è emerso che il tasso alcolico misurato attraverso l’espirato e quello effettivamente presente nell’organismo era superiore a quello reale in un range compreso tra il 10 e il 27,3 per cento. E soprattutto per via del fattore di conversione: in Italia è adottato quello medio di 2.100 ml di aria laddove in concreto sussistono soggetti caratterizzati da un valore più basso (fino a 1.787), rispetto ai quali si determina una sovrastima rispetto al valore reale dell’alcolemia misurata dall’etilometro. Insomma: l’esperimento genovese non può essere ripetuto a Napoli, come chiedeva la difesa, ma applicandolo all’indagato partenopeo il valore accertato dall’etilometro dovrebbe essere ridotto dall’0,09 allo 0,25, e quindi oscillerebbe in una fascia compresa tra 0,81 allo 0.65. Non c’è quindi alcuna certezza per far scattare la sanzione penale” [3].Secondo il Giudice di Pace di Aosta, uno “sforamento” lieve rende “effettivamente incerto” il rilevamento e dunque legittima la perplessità sull’affidabilità del dato. Nel caso di specie, il primo “soffio” dell’automobilista nell’etilometro dà 0,85 mg/l, il secondo invece 0,82, dunque appena 0,2 superiore al discrimine stabilito dalla legge affinché il fatto acquisti rilevanza penale piuttosto che amministrativa.
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