Che cosa spetta quando si è licenziati?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Noemi Secci

21 novembre 2015

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Licenziamento del lavoratore: tutte le spettanze dovute.

Annuncio pubblicitario

Mi hanno appena licenziato, ma mi è stato pagato solo l’ultimo stipendio, nient’altro: che cosa mi spetta?

Sono molto rari i casi nei quali ad un lavoratore licenziato spetti soltanto l’ultimo stipendio e nulla più; questo può accadere solo quando:

Ratei ferie

Le ferie, secondo il Decreto sull’Orario di lavoro [1], spettano in misura minima per almeno 26 giornate l’anno, salvo più favorevoli previsioni dei contratti collettivi.

Per comprendere quante ferie debbano essere liquidate, bisognerà aver riguardo ai ratei mensili maturati (normalmente, 2, 16 giornate al mese, pari a 17,28 ore mensili, per chi ha un orario full time), e sottrarre le ferie godute. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non sono contate, mentre le frazioni superiori ai 15 giorni sono contate come mese intero.

Annuncio pubblicitario

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, salvo un diverso accordo tra datore e lavoratore, che è consigliabile formalizzare per iscritto in sede protetta.

Le ferie non godute, in caso di cessazione del contratto di lavoro, possono e devono essere liquidate, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle stesse [2].

Permessi non goduti

Per quanto riguarda i permessi retribuiti, la loro maturazione cambia notevolmente, a seconda del contratto. Molti Contratti Collettivi prevedono il diritto ai cosiddetti permessi ex festività, dovuti quali compensazione delle festività soppresse negli anni ’70, altri prevedono i cosiddetti Rol (Riduzione Orario di Lavoro), in base alle mansioni e all’orario del dipendente.

Annuncio pubblicitario

Anche in questo caso, come per le ferie, bisognerà aver riguardo alle ore di permesso maturate ogni mese da Contratto, e sottrarre quelle godute, per conoscere quanto ancora eventualmente residuo.

Ratei tredicesima e quattordicesima

I ratei maturati relativi alle mensilità aggiuntive, qualora non liquidati mensilmente, devono essere saldati alla cessazione del rapporto. In particolare, sia per la tredicesima, che per la quattordicesima, ogni mese matura un importo corrispondente a 1/12 della retribuzione. Il conteggio si azzera, ovviamente, nel mese di percezione della mensilità aggiuntiva, o della liquidazione di un eventuale rateo.

Ad esempio, se il dipendente viene licenziato il 31 di maggio, gli spetteranno:

Annuncio pubblicitario

– in relazione alla tredicesima, 5 ratei (da gennaio a maggio, perché l’ultimo mese risulta lavorato per oltre 15 giorni);

-in relazione alla quattordicesima, 11 ratei (da luglio a maggio).

TFR

Il Tfr, Trattamento di Fine Rapporto, non è altro che la liquidazione del dipendente: escluse le nuove ipotesi in cui sia erogato in busta paga, si tratta di una retribuzione differita, che viene accantonata dall’azienda, anno dopo anno, e rivalutata secondo un apposito coefficiente Istat.

Il calcolo del Tfr da liquidare al netto delle imposte, rivalutazioni comprese, è molto complesso, specie per le retribuzioni accantonate precedentemente al 2001.

In linea di massima, per calcolare il Tfr maturato in un anno bisogna

Annuncio pubblicitario
dividere per 13,5 tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente, e sottrarre una quota pari allo 0,5% dell’imponibile, che va versato al Fondo di garanzia dell’Inps (che assicura il pagamento della liquidazione, anche quando l’impresa fallisce). In pratica, ogni anno, l’azienda deve mettere da parte il 6,91% di quanto percepito dal lavoratore ( a parte alcuni emolumenti non imponibili ai fini del trattamento), e versare all’Inps lo 0,5% (se sommiamo 6,91% con 0,5% otteniamo, appunto, il 7,41%, che è la percentuale corrispondente alla divisione per 13,5).

In ogni annualità si maturano 12 ratei di TFR, uno per ogni mese: se le frazioni di mese superano i 15 giorni, dev’essere computato un

Annuncio pubblicitario
rateo intero, se sono inferiori, non viene maturato alcun rateo.

Indennità di mancato preavviso

I Contratti collettivi prevedono, in relazione all’inquadramento ed all’anzianità di servizio del lavoratore, un periodo di preavviso, prima della cessazione del rapporto: qualora detto preavviso non sia rispettato, dovrà essere liquidata un’indennità di mancato preavviso, proporzionata al periodo di preavviso previsto o concordato.

Indennità per licenziamento illegittimo o ingiustificato

È invece diverso il discorso relativo all’indennità risarcitoria, prevista dal Jobs Act per i nuovi licenziamenti: non è un’indennità, difatti, spettante per il solo fatto di essere stati cessati dal lavoro, ma si ha diritto a tale somma soltanto in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento per motivi economici), o in caso di licenziamento ingiustificato.

Qualora il recesso del datore di lavoro, dunque, sia legittimo, tale indennità, che ha carattere risarcitorio, non spetterà.

Potrebbe comunque spettare un’indennità ridotta, in base a un’eventuale procedura di conciliazione volta ad evitare il contenzioso.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui