Competenza territoriale giudice civile: elenco fori speciali
Il giudice competente per territorio è generalmente quello del luogo in cui ha residenza, domicilio, dimora o sede il convenuto; la legge prevede però delle eccezioni (cosiddetti fori speciali).
La competenza del giudice a decidere una determinata controversia si individua in base al valore della causa, alla materia e al collegamento territoriale con l’ufficio giudiziario. Proprio con riguardo a tale ultimo criterio (cosiddetta competenza per territorio) la legge [1] individua, al di fuori del foro generale, una serie di fori speciali per alcuni tipi di controversie.
Il foro generale presso il quale incardinare una causa è quello in cui ha residenza, domicilio o dimora il convenuto. Se il convenuto è una
Foro generale vuol dire che, al di fuori dei casi speciali espressamente previsti dalla legge e tenuto conto della volontà delle parti, ogni giudizio civile deve essere instaurato dinanzi al giudice del luogo della parte convenuta.
I fori speciali sono quelli previsti per le cause relative a:
– diritti di obbligazioni (foro facoltativo): giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;
– diritti reali su beni immobili: giudice del luogo in cui si trova l’immobile;
– locazione o comodato di immobili
– affitto di azienda: giudice luogo in cui si trova l’azienda;
– apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi: giudice del luogo in cui si trova l’immobile;
– azioni possessorie e denuncia di nuova opera e di danno temuto: giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato;
– cause ereditarie: giudice del luogo in cui si è aperta la successione;
– cause fra soci: giudice del luogo in cui ha sede la società;
– cause fra condomini o fra condomini e condominio: giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;
– gestioni tutelari e patrimoniali: giudice del luogo in cui è esercitata la tutela;
– cause in cui è parte la Pubblica Amministrazione: giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie;
– esecuzione forzata: giudice del luogo dove le cose si trovano o, se si tratta di esecuzione di obblighi di fare o non fare, il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere eseguito;
– esecuzione forzata di crediti [2]: giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; se però il debitore è una PA in una controversia relativa a rapporti di lavoro, il foro è quello del luogo in cui ha residenza, domicilio o dimora o sede il terzo debitore.