Investimento del pedone, automobilista responsabile al 100%

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Incidenti stradali e investimento: presunzione di responsabilità al conducente salvo prova contraria.

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Nel caso di investimento di un pedone, il conducente si presume responsabile al 100%, salvo dimostri che l’incidente sia stato determinato da una responsabilità della vittima. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Roma [1] con una recente sentenza.

Se, nel caso di scontro tra veicoli in circolazione, il codice civile stabilisce [2] che, in mancanza di prove, si presume il concorso di colpa di entrambi i conducenti al 50%, nel caso di investimento di pedone va applicato il principio opposto [3]: la responsabilità si presume tutta del guidatore, cui spetta pertanto l’obbligo di risarcire il danno, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

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Nella vicenda di specie, secondo le testimonianze, il pedone, appena uscito da un bar, forse alticcio, era stato investito da un’auto che marciava a forte velocità mentre camminava lungo il ciglio della strada. A conferma della dinamica riferita deponevano sia le trecce della lunga frenata che lo sfregamento del corpo del danneggiato per terra.

In buona sostanza l’onere della prova è tutto dell’automobilista (e non anche del pedone che può limitarsi a dire di essere stato investito): se non vi assolve, egli deve risarcire tutto il danno. Infatti, per il solo fatto che la vittima sia un pedone, scatta una presunzione di responsabilità del conducente, salvo dimostrare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Al contrario, l’assenza di prove che consentano di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro non può che condurre all’affermazione della colpa presunta del conducente.

Non è, dunque, il pedone a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha provocato il sinistro.


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