Scia per recinzioni, muri di cinta e cancellate

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Permesso di costruire e SCIA: recinzioni di terreni, muretti e muri di cinta, cancelli.

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La realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate può essere effettuata:

Per opere siffatte potrà farsi ricorso alla SCIA, ma la disciplina da applicare dovrà essere individuata caso per caso.

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Il regime della SCIA non può considerarsi esteso, comunque, ai muri di contenimento (vedi C. Stato, sez. VI, 24 aprile 2007, n. 1845).

Appare opportuno ricordare qualche decisione significativa in ordine alla specificazione delle fattispecie:

— «La realizzazione di una recinzione che presenti un elevato impatto urbanistico deve essere preceduta da un provvedimento concessorio dell’amministrazione comunale: tale atto non risulta necessario solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiali di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale» (C. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1922).

— «Necessita del preliminare rilascio del permesso di costruire, anche la realizzazione di un muro di recinzione, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001» (Cass. pen., sez. III: 13 maggio 2009, n. 20131; Galati; 13 dicembre 2007, Romano).

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— «Occorre il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l’assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione, senza che la presenza all’interno del fondo di un edificio adibito ad abitazione possa farlo ritenere pertinenza di quest’ultimo» (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2010, n. 41518).

— «La concessione edilizia è necessaria per la recinzione di un fondo rustico se realizzata con opere edilizie permanenti, mentre non lo è nel caso di semplici paletti conficcati nel terreno o di ogni altro manufatto che, per le sue caratteristiche di precaria installazione, ha insito il concetto della precarietà e sua facile asportazione in caso di necessità» (C. Stato, sez. V: 23 febbraio 2012, n. 976; 15 giugno 2000, n. 3320, in Cons. Stato, 2000, I, 1433).

— «La concessione edilizia non è necessaria per le modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie (e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo

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jus excludendi alios; occorre, invece, la concessione quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica» (C. Stato, sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1537, in Appalti urbanistica edilizia, 2000, 343).

— «La recinzione di un fondo rustico non necessita di concessione edilizia solo nei casi in cui la stessa venga attuata con opere non permanenti. Il provvedimento autorizzativo è, invece, richiesto quando venga realizzata con materiale tipicamente edilizio tra cui rientra la zoccolatura in calcestruzzo» (Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2010, n. 41518).

— «La recinzione di un terreno non comporta trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere attinenti all’assetto urbanistico ed edilizio, quando sia realizzata con opere, anche murarie, di entità limitata, tali da non causare ostruzioni o impedimenti alla visibilità e da non alterare l’aspetto dei luoghi» (Cass. pen., 22 aprile 1988, in Riv. pen., 1989, 413).

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— «La recinzione di un terreno con rete metallica e paletti in ferro su cordolo di cemento non ha alcuna incidenza negativa sul territorio, sicché deve essere esclusa la necessità della concessione edilizia» (Cass. pen., 22 marzo 1988, in Riv. pen., 1989, 33).

— «La recinzione di un fondo rustico necessita di concessione se realizzata con opere edilizie permanenti, quali ad esempio l’erezione di un muro in cemento armato o comunque in mattoni e malta cementizia, anche alto fuori terra solo ottanta cm.; la concessione non è invece necessaria se la recinzione è realizzata con opere non permanenti, quali ad esempio semplici paletti conficcati nel terreno e filo spinato o un muretto cosiddetto a secco» (Cass. pen., 25 gennaio 1988, in Riv. pen., 1989, 306).

— «Le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo

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ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio» (T.a.r. Piemonte, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 950; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009, n. 8644).

— «La denuncia di inizio di attività (Dia) è sufficiente per la realizzazione di un muro di cinta di altezza pari alla metà di quella (tre metri) che l’art. 878 cod. civ. richiede per qualificare tale una recinzione in muratura realizzata per separare un fondo dalla proprietà frontista» (C. Stato, sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2621).

— «È soggetta a concessione edilizia la costruzione di un muro di un metro e mezzo di altezza con sovrapposta ringhiera di un metro per la recinzione di un terreno di circa cinquecento mq.» (Cass. pen., 12 luglio 1989, in Riv. pen., 1990, 937).

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— «In materia di costruzioni abusive, non rientra nelle fattispecie sanzionate dall’art. 20, lett. b), L. n. 47/1985, l’opera realizzata per permettere l’attività del «calcetto», se realizzata mediante riassetto del fondo e recinzione con rete metallica, su cordolo perimetrale in cemento, in quanto non sia stata creata alcuna volumetria; né è applicabile la previsione del-l’art. 1 L. n. 1086/1971, laddove l’assoluta modestia delle strutture deve indurre a ritenere l’insussistenza di quella effettiva ed essenziale funzione statica, ri-chiesta ai fini dell’applicabilità della normativa in questione» (Cass. pen., sez. III, 21 novembre 2002, Ca-stiglione, in Riv. pen., 2003, 311).

— «L’installazione di un cancello, non comportando di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione edilizia ma di una semplice autorizzazione» (C. Stato, sez. V: 15 ottobre 2003, n. 6293; 12 maggio 1999, n. 720/99, in Urbanistica e appalti, 2000, 99).

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— «La realizzazione di cancelli in ferro con girello posti all’ingresso di strade vicinali integra un’attività edilizia soggetta a concessione ai sensi dell’art. 1 L. 28 gennaio 1977, n. 10» (C. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64, in Riv. giur. edilizia, 1991, I, 401).

— «La realizzazione di un muretto di recinzione di altezza variante tra centimetri novanta e metri uno e centimetri cinquanta e la contemporanea messa in opera di otto cancelli in ferro non comporta trasformazione del territorio: non necessita quindi la concessione edilizia» (Cass. pen., 16 luglio 1990, in Riv. pen., 1991, 750).

— «I muri di contenimento (che ben possono avere, in rapporto alla situazione dei luoghi, una concomitante funzione di recinzione), ove assolvano la specifica ed autonoma funzione di contenimento del terreno, al fine di evitarne possibili movimenti franosi, richiedendo una struttura a ciò idonea per consistenza e modalità costruttive, necessitano, per potere essere realizzati, del permesso di costruire

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, attesa la rilevanza dell’immutazione che essi producono sullo stato dei luoghi» (T.a.r. Campania, sez. IV, 12 gennaio 2009, in Riv. giur. edilizia, 2009, I, 818; T.a.r. Piemonte, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 41).

— «Un muro di sostegno di cemento armato non può considerarsi recinzione in quanto non ogni muro esistente al confine è opera di recinzione; nel caso in cui in concreto la funzione del muro non sia quella di recingere ma di sostenere, il muro stesso deve essere autorizzato mediante il rilascio di una concessione edilizia» (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 5 maggio 1993, n. 165, in Giur. amm. sic., 1993, 294).

— «La costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (dell’altezza variabile tra metri due virgola ottanta e cinque virgola venti e della lunghezza di metri ottantaquattro), dotato di pilastri e di fondazioni, non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 4 D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, 60° comma, L. 23 dicembre 1996, n. 662» (Cass. pen., sez. III, 17 giugno 1999, Marrazzo).

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