Sciatori e incidente sulla neve: a chi spetta la precedenza?

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In caso di scontro sugli sci, la responsabilità è dello sciatore a monte o di quello a valle?

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Sulla neve non esiste un “codice della strada” con apposite regole di precedenza, volte a stabilire, in anticipo, in caso di scontro tra sciatori, a chi spetti la responsabilità, ma ciò non significa che, con gli scarponi indosso, si sia liberi di discendere le montagne in piena libertà, in barba alle comuni regole di prudenza.

Così, in caso di investimento, non esistono principi che definiscano una presunzione di responsabilità a carico dell’uno o dell’altro sciatore. Non si può, per esempio, dire che la colpa sia sempre di colui che viene da monte, andato a sbattere contro quello che si trova a valle. Allora, come si risolvono le liti? Si risolvono caso per caso, andando a verificare il comportamento tenuto, nel concreto, dalle parti e le prove da questi prodotte in giudizio: in particolare, il giudice dovrà verificare chi dei due sia stato più prudente.

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Le regole di prudenza – per quanto non codificate in un codice apposito per le piste da sci – sono già implicite nel nostro codice civile e in una legge del 2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”) [1].

Interessante, a riguardo, è una recente sentenza del Tribunale di Trento [2]. Lo sciatore a monte – si legge nel provvedimento in commento – deve avere una condotta che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle. È tenuto cioè a moderare la propria velocità, mantenendosi a distanza dallo sciatore che lo precede, e a rallentare la propria marcia in prossimità della fine della pista. Chi sta sulla parte alta della montagna, insomma, deve riuscire a prevedere la presenza di ulteriori persone che hanno terminato la discesa e, quindi, rallentare la corsa in modo da non andare a collidere con altri.

La vicenda

Due sciatori si sono scontrati sul piano di fine pista, in corrispondenza dello scivolo di collegamento tra l’area sciabile ed il parcheggio della funivia. Un ragazzo, probabilmente a causa della elevata velocità, non riuscendo ad arrestare la propria discesa è andato a impattare sulle reti di protezione del bordo della pista, perdendo il controllo degli sci e travolgendo una signora che si trovava in quel punto. Quest’ultima, a causa dello scontro, riportava seri danni fisici.

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La motivazione

Secondo il tribunale di Trento non ci sono dubbi: l’incidente è stato determinato dalla condotta imprudente dello sciatore che ancora doveva ultimare la discesa.

La legge [1] stabilisce che, in caso di incidenti tra sciatori, si applicano le norme del codice civile relative alla responsabilità extracontrattuale [3]: infatti “lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada” e, pertanto, non si applica la disciplina prevista per le automobili [4]. Dunque, non ci sono responsabilità presunte a carico dell’uno o dell’altro sciatore, come invece avviene, per esempio, in ipotesi di tamponamento tra veicoli a motore.

Questo, in termini pratici, significa che lo sciatore danneggiato deve dimostrare la colpa del “collega di sport” che lo ha travolto. Quest’ultimo, a sua volta, se vuol evitare di risarcire i danni, deve dar prova del contrario, ossia dell’assenza di sua colpa nell’incidente.

In ogni caso, la legge [1] dedicata alle piste stabilisce che gli sciatori debbano tenere una condotta adeguata alle caratteristiche della pista, anche per salvaguardare l’incolumità altrui. Ed è proprio in quest’ottica che si prevede, nello specifico, che lo sciatore che si trovi a monte debba tenere una direzione ed una velocità che gli consentano di evitare collisioni con chi sta a valle.

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