Pensione in ritardo: Inps paga interessi legali, rivalutazioni e danni

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Autore: Noemi Secci

29 dicembre 2015

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Accoglimento tardivo della domanda di pensione: l’Ente previdenziale deve pagare gli interessi legali, la rivalutazione monetaria ed il lucro cessante.

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Il “vizio” dell’Inps di tardare nella liquidazione della pensione, o di non riconoscerla anche se spettante, è noto da tempo, così com’è noto che interessi ed accessori erogati assieme agli arretrati siano spesso esigui, anche a fronte di crediti molto alti del pensionato.

Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Taranto [1], però, fuga ogni dubbio in merito alla quantificazione d’interessi e accessori ed afferma che, in caso di ritardata erogazione delle prestazioni da parte dell’Inps, debbano essere riconosciuti al cittadino, oltre all’indennizzo commisurato agli assegni dovuti e non pagati, anche gli

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interessi legali, la rivalutazione monetaria, ed il danno da lucro cessante. Un riconoscimento, insomma, realmente commisurato al pregiudizio subito nel non vedersi erogare, o nel vedersi erogata in forte ritardo, una prestazione pensionistica, e ben maggiore rispetto al “sommario” e non precisato calcolo degli interessi spesso effettuato da diverse sedi dell’Istituto.

Ma andiamo per ordine, e vediamo come procedere, e quali somme, ed a che titolo, spettano, in caso di mancato conferimento della pensione da parte dell’Inps.

Ricorso amministrativo per ritardato o mancato riconoscimento della pensione

Laddove un lavoratore inoltri

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domanda di pensione all’Inps, ancorché sia certo di avere già maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione, può capitare comunque che l’Istituto di Previdenza non accolga l’istanza. I motivi possono essere i più svariati: dagli errori nell’Estratto Conto previdenziale (ad esempio, anni di contributi mancanti, che invece sono stati regolarmente versati), a dubbi interpretativi sui requisiti di accesso ad un particolare regime previdenziale, a problematiche non definite.

Ad ogni modo, qualora il cittadino sia certo di possedere il diritto al trattamento pensionistico, e l’Inps non lo eroghi (per possedere la certezza assoluta, è sempre meglio far analizzare la propria situazione previdenziale da un

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professionista certificato, come un Consulente del Lavoro, che potrà anche occuparsi del contenzioso con l’Istituto), si dovrà, innanzitutto, proporre ricorso contro il provvedimento all’Ente stesso, ed in particolare al Comitato Provinciale dell’Inps(tramite Patronato, professionista abilitato, o anche direttamente, servendosi dei Servizi Online dell’Inps per il cittadino, sezione Ricorsi Online).

Una volta inoltrato il ricorso, se esso si conclude negativamente, potrà essere inoltrato il ricorso giudiziale al cosiddetto Giudice Previdenziale, ossia al Tribunale in funzione di Giudice unico del lavoro. Si potrà, in particolare, adire il tribunale, laddove il ricorso amministrativo

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si concluda con una delle seguenti modalità:

– sia intervenuta una decisione definitiva negativa, o parzialmente negativa, dell’Inps;

– siano decorsi i termini per il compimento del procedimento amministrativo, senza che l’organo si sia pronunciato;

– sia decorso il termine di 180 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo (cosiddetto silenzio-rigetto): si tratta di un’ipotesi residuale che consente di ricorrere nei casi per i quali non è previsto alcun termine per la decisione.

Ricorso giudiziale per ritardato o mancato riconoscimento della pensione

Una volta trascorsi i termini sopra esposti, o intervenuta una decisione negativa da parte dell’Inps, l’interessato potrà proporre

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domanda al Tribunale, in funzione di Giudice unico del lavoro, competente per territorio, che si pronuncerà sulla questione: in caso di accoglimento del diritto a pensione, il giudice dovrà riconoscere un indennizzo, pari alle mensilità spettanti non pagate, interessi ed accessori.

Qualora, invece, l’interessato adisca il Tribunale senza aver espletato la fase amministrativa, il giudice dovrà rilevare nella prima udienza di discussione l’improcedibilità della domanda, sospendere il giudizio e fissare un termine perentorio di 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo.

Ricorso per ritardato o mancato riconoscimento di altre prestazioni

Qualora il cittadino domandi il riconoscimento non della pensione, ma di un’altra

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prestazione previdenziale (ad esempio la disoccupazione, o l’assegno ordinario d’invalidità), o assistenziale (come l’assegno sociale), l’iter da seguire è sempre lo stesso, con il previo ricorso amministrativo e la successiva azione giudiziale.

Ricorso per quantificare interessi ed accessori

Come poc’anzi esposto, spesso e volentieri l’Inps, anche se “costretta” a pagare una prestazione, assieme ad interessi e accessori, liquida solo gli interessi, ed in una misura irrisoria. In questi casi, per ottenere la quantificazione della reale cifra spettante, ci si dovrà rivolgere al Giudice di Pace, competente, secondo il Codice di Procedura Civile [2], a pronunciarsi sul riconoscimento di interessi ed emolumenti accessori.

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Secondo la citata sentenza del Giudice di Pace di Taranto, in particolare, nel caso di mancato pagamento della prestazione previdenziale da parte dell’Inps, sono dovuti:

– gli interessi legali, a partire dal 121° giorno dall’invio della domanda di prestazione, sui ratei dovuti;

– la rivalutazione monetaria correlata ai ratei di prestazione non percepiti;

-il danno da lucro cessante correlato alla mancata percezione della prestazione.

Il riconoscimento di tali emolumenti non è cosa da poco, specie qualora siano passati diversi anni dalla maturazione del diritto alla prestazione: nel caso concreto deciso dalla citata sentenza, ad esempio, l’Inps è stato condannato a pagare, a titolo di interessi, rivalutazione e lucro cessante, oltre 21.000 Euro, a fronte di poco più di 1.500 Euro riconosciuti dall’Istituto all’istante, a generico titolo d’interessi.

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