Nuova elezione di domicilio: vale nella comparsa conclusionale?
Fino a quando è possibile variare, nel corso del processo, l’elezione di domicilio e come si comunica alla controparte.
La parte processuale può, nel corso del processo, variare il proprio domicilio eletto, come nel caso in cui l’avvocato di parte muti il proprio studio o il cliente cambi del tutto il difensore. Non vi è dubbio che tale circostanza vada notificata alla controparte, affinché possa effettuare tutte le successive notifica al nuovo indirizzo (si pensi alla notifica dell’atto di appello).
Come si fa la variazione di domicilio?
La sede naturale della variazione di domicilio avviene in udienza, con dichiarazione scritta messa a verbale. Se non avviene in udienza, essa deve essere resa nota in un
La Corte ricorda che, in tema di notifica della sentenza impugnata, nel caso in cui avvenga nel corso del giudizio il mutamento del domicilio eletto, per dare effetto a tale variazione, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, è necessario “garantire alla controparte la legale conoscenza dell’atto”. Ne deriva che, se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell’udienza, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non espressamente rivolto a comunicare tale mutamento. Pertanto è valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria, indipendentemente dal fatto che la copia dell’atto venga ritirata o meno da procuratore della controparte.
In tal modo comunicata, la variazione del domicilio ha effetto nei confronti della controparte e la stessa è tenuta a notificare la sentenza al nuovo indirizzo eletto. Se non si attiene a tale indicazione, l’appello è inammissibile per tardiva proposizione.