Sindrome di alienazione genitoriale: no affidamento alla madre tiranna

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Autore: Redazione

21 gennaio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

PAS, la contesa sui figli da parte dei genitori in contesti di separazione e divorzio conflittuale: anche la comunità scientifica ritiene che non sia una malattia o un disturbo psicologico, per i giudici è causa di perdita dell’affidamento.

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Perde l’affidamento la madre che impedisce ai figli di vedere il padre o, peggio, cerca di metterli contro quest’ultimo, sino ad inventare vicende false al solo scopo di screditare, agli occhi dei minori, la figura del papà.

Viene chiamata, da alcuni “Sindrome di alienazione parentale o genitoriale” (più semplicemente nota con l’acronimo PAS, Parental Alienation Syndrome) ed è in corso ancora un ampio dibattito da parte della comunità scientifica sulla sua natura. Al momento, tuttavia, la tesi predominante ritiene che la PAS non sia un disturbo psicologico classificabile tra le sindromi o le malattie clinicamente accertabili. Di fatto c’è, però, che la spontaneità del minore risulta fortemente compromessa nei rapporti con una delle due figure genitoriali tutte le volte in cui l’altra – di norma la più vicina al minore stesso e, perciò, statisticamente, la madre – si frappone.

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Per i giudici esiste il dato di fatto: il coniuge che assume un comportamento prevaricatore e prepotente, volto costantemente a comprimere il rapporto e la frequentazione tra i figli e l’altro coniuge, perde l’affidamento condiviso. Ed è di questo segno l’importante sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato, peraltro, quanto già dichiarato in primo grado dal Tribunale di Cosenza (in particolare era stato accertato un comportamento materno teso ad escludere dalla vita dei figli comuni il loro padre).

L’atteggiamento improprio e dannoso della madre, ricostruito da più fonti, è l’esercizio di una responsabilità genitoriale in palese contrasto con l’interesse dei figli e per questo meritevole dell’esclusione con l’

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affidamento a un solo genitore (cosiddetto affidamento esclusivo).

In generale, ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto a crescere in una famiglia e di mantenere rapporti “significativi” con entrambi i parenti dei due lati della famiglia.

Questo significa che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (cosiddetto

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diritto alla bigenitorialità).

In generale il giudice decide per l’affidamento esclusivo in presenza di due principali cause:

– quando l’affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;

– quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore. Questo presupposto ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o ancora in caso di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore. Se, però, tale rifiuto è determinato dal comportamento dell’altro genitore – per via delle pressioni psicologiche da questi esercitate e delle interferenze continue – allora l’affidamento esclusivo è a favore del coniuge “escluso”. Si pensi al caso di rifiuto verbale espresso dai figli a incontrare il padre quando l’ostilità manifestata dai bambini è solo il risultato della condotta della madre, improntata ad una plateale insofferenza nei confronti del padre e tesa a logorare la sua figura. Lo scopo è «superare il forzato adattamento alla volontà materna che sta incidendo sulla loro spontaneità e sulla loro serenità» e così permettere «un graduale e meno traumatico possibile recupero dei rapporti tra padre e figli».

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In generale, comunque, l’esistenza di una conflittualità tra i genitori non impone di per sé la scelta dell’affidamento esclusivo, in quanto i giudici devono sempre valutare la scelta dell’affidamento condiviso. Ma nei fatti la situazione non è così rosea. Su circa 89 mila separazioni, il 35% degli ex coniugi non rispetta gli accordi sulla gestione dei figli minori già nei primi sei mesi dal provvedimento. In tali casi, la legge [2] prevede, in caso di inadempienze da parte di un ex coniuge, la possibilità per il giudice di imporre una sanzione che scatterà ogni qualvolta la violazione dovesse reiterarsi. Non si tratta di violazioni legate al mancato pagamento dell’assegno, bensì relative alla gestione dei figli minori. Ad esempio, se l’ex marito riporta sempre a casa i figli con due ore di ritardo, il giudice può stabile una multa. Se l’ex moglie non consente di prelevare i figli nei giorni di spettanza del padre senza alcuna ragione fondata subisce anche lei la multa. L’ex marito preferisce andare in vacanza con la sua nuova compagna omettendo di portarsi dietro anche i figli? Anche in questo caso scatta la multa.

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