Cosa si intende per domicilio?

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Autore: Redazione

22 gennaio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il domicilio è il luogo ave il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, ha rilievo per l’apertura della successione a causa di morte e per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale.

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Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Due, pertanto, sono gli elementi di individuazione:

Il domicilio ha rilievo per numerose situazioni richiamate dal codice civile e dalle leggi speciali (in particolar modo quelle tributarie): per esempio, diventa, in particolare, essenziale per l’

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apertura della successione a causa di morte e per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale.

Che differenza c’è tra domicilio e residenza?

La residenza è una situazione di fatto che implica l’effettiva e abituale presenza di un soggetto in un dato luogo.

Il domicilio, invece, implica una valutazione di tipo economico-sociale, relativa alla localizzazione degli affari o interessi, che non postula la necessaria presenza del soggetto nel luogo di cui trattasi.

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La distinzione non è senza rilievo: mentre possono aversi più residenze, il domicilio generale (cioè il centro principale degli affari ed interessi) non può che essere unico.

La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento va denunciato nei modi prescritti dalla legge per poter essere opposto ai terzi di buona fede.

La residenza ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del matrimonio e adozione.

La dimora può assumere rilevanza giuridica?

La dimora è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente. Come tale, essa ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza per la notifica di alcuni atti giudiziari.

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Il codice civile non fornisce la definizione di dimora, ma la presuppone laddove stabilisce che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Da ciò deriva, infatti, che la dimora è il luogo nel quale la persona attualmente si trova in modo non abituale.

È valida la notificazione eseguita nella sede effettiva della persona giuridica anziché in quella legale?

ln tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva eli una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale. In base alla legge, infatti, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest’ultima. Ai fini della configurabilità di una sede effettiva, occorre che nel luogo indicato abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi.

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