Cosa rischia chi guarda un film in streaming?

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Autore: Redazione

07 febbraio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quali sanzioni penali a chi accede a siti che permettono di vedere, sul proprio computer, i film prima ancora che arrivino nei cinema o che, addirittura, consentono di vedere i canali televisivi via satellite come Sky?

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Guardare un film o un programma televisivo in streaming, benché non autorizzato dal titolare dei contenuti, è reato? Chi ne risponde: il titolare del sito o anche l’utente che si collega? Interrogativi questi che, nei vari forum su internet, circolano spesso. Rispondiamo subito ai dubbi dei nostri lettori: non rischia alcuna sanzione penale o amministrativa chi guarda un film in streaming, perché la legge – che peraltro è stata scritta in un’epoca in cui tale tecnica non era stata ancora inventata – nulla prevede a riguardo. L’illecito scatta però nel momento in cui si fa ciò a fine di lucro. Ma procediamo con ordine.

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Ci siamo abituati così tanto al concetto di pirateria ed a quello – conseguente – di antipirateria che, ormai, viene difficile distinguere ciò che è vietato da ciò che non lo è. Complice l’enforcement delle norme sul diritto d’autore che hanno portato alla criminalizzazione di condotte un tempo ritenute normalissime: basti pensare all’epoca pre-internet in cui i fidanzati erano soliti scambiarsi, alla luce del sole, cassette musicali con le compilation d’amore (le vecchie C-60) senza perciò avere la minima percezione di commettere un abuso, un atto di grave pirateria. Chiunque, in auto, conservava i nastri magnetici Sony, con tanto di titoli delle canzoni scritti sul cartoncino, senza timore che, nel caso di un controllo della polizia, si sarebbe potuto rischiare un procedimento penale per violazione del

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copyright.

Quei tempi sono passati e oggi si vive un po’ nell’ombra. Ma, ciò nonostante, sono numerosi i portali che consentono, alla luce del sole e con tanto di form per la registrazione, di vedere in streaming gli stessi film che si trovano ancora nelle sale cinematografiche o i programmi delle televisioni via cavo o satellite come Sky. A questo punto, verrebbe di ritenere che, se è facilmente intuibile che tali attività sono illecite, a compiere il crimine è sia colui che trae un profitto da tale sistema (quindi il titolare del sito) quanto chi in qualche modo ne ottiene un’utilità personale (l’utente che si collega e guarda il film). Ma, a ben vedere, non è così.

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Cosa rischio se guardo un film in streaming?

La legge sul diritto d’autore [1] sanziona penalmente, e in modo chiaro ed espresso, solo chi installa, per uso pubblico o privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.582 euro a 25.822. Il riferimento è, quindi, a quei siti che offrono la possibilità di vedere canali televisivi captando il segnale via cavo, via satellite o via etere e mettendolo a disposizione di tutti coloro che si collegano con quella determinata pagina.

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La stessa legge sul diritto d’autore [2] punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anno e con una multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque trasmetta o diffonda in pubblico opere destinate al circuito televisivo o cinematografico. Dunque è indubbio che chi allestisce un sito per la visione di film protetti è passibile di un procedimento penale.

Quello che però non viene previsto dalla legge è la qualificazione del comportamento di chi, invece, si collega con il sito e visualizza il filmato, sia pure per un fine personale. Il che porta a ritenere che chi si reca su uno di questi siti e avvia la visione dello streaming, senza farne il download sul proprio PC e senza condividerlo

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, non è passibile di alcuna sanzione, neanche amministrativa, in quanto la fattispecie non è esplicitamente regolamentata da una norma di legge. Nel diritto penale, infatti, esiste il divieto di estendere, in via analogica, l’applicazione di norme, nate per regolare determinate fattispecie, ad altre che non sono espressamente indicate dalla norma medesima. Insomma, i confini della norma non possono essere allargati oltre quelli previsti dal testo scritto.

Il reato però scatta se chi naviga sui siti di streaming non si limita a vedere il filmato, ma lo scarica sul proprio hard disc oppure lo condivide sul proprio blog. Tale atto configura violazione della legge sul diritto d’autore [3]. Sicuramente, la sanzione principale prevista dalla legge sul diritto d’autore è – come detto – a carico di chi mette a disposizione gli streaming, e quindi del gestore del sito. Tuttavia, se il fatto è commesso per uso personale – e non a scopo commerciale – la sanzione amministrativa applicabile è di € 154 oltre alla confisca del materiale (questa la risposta data dalla FAPAV).

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