Beni e crediti del minore: per quali atti serve l’autorizzazione del giudice?

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Autore: Maria Monteleone

08 febbraio 2016

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

I genitori, prima di compiere un atto patrimoniale rilevante per conto del minore (per esempio riscossione di denaro, accettazione/rifiuto dell’eredità, vendita/donazione di un bene), devono chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare.

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Gli interessi patrimoniali dei minori sono curati dai genitori congiuntamente, o da quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà. I genitori infatti hanno la rappresentanza legale dei figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Tuttavia, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione (che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore), essi godono di ampia autonomia, per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria la

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previa autorizzazione del giudice tutelare.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non si limitano a “conservare” il patrimonio del minore ma hanno il potere di incidere in modo rilevante su di esso, modificandolo, aumentandolo o diminuendolo, con effetti positivi o negativi per l’interesse del figlio (per esempio vendita o donazione di un bene, accettazione dell’eredità al posto del minore ecc.).

In questi casi, nell’ottica di tutelare il minore anche per il futuro, occorre un giudizio esterno di accertamento da parte del tribunale che accerti cosa è meglio fare in termini di necessità, utilità e vantaggio dell’atto patrimoniale.

I genitori o gli esercenti la potestà non possono allora assumere iniziative di natura patrimoniale per i propri figli minori se non a seguito di un’apposita istanza di autorizzazione al Giudice. La mancata presentazione dell’istanza e di conseguenza la mancata autorizzazione del giudice comporta l’

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annullabilità dell’atto compiuto.

Atti per i quali serve l’autorizzazione del giudice tutelare

La legge [1] stabilisce che i genitori, senza autorizzazione del giudice tutelare, non possono:

– alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;

– accettare o rinunziare ad eredità o legati;

– accettare donazioni;

– procedere allo scioglimento di comunioni;

– contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;

– promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti.

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A titolo esemplificativo, gli atti più ricorrenti che il genitore può compiere solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare sono:

– accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario;

– rinuncia all’eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente;

– accettazione di un legato;

– riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;

– incasso della liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore;

– passaggio di proprietà di un autoveicolo ereditato dal minore;

– incasso di polizza assicurativa a favore del minore;

– prelievo dalla banca somme intestate al minore;

– riscossione di somme per conto del minore a causa di incidente;

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– accettazione di una donazione fatta al minore;

– acquisto o vendita di bene immobile in nome e per conto del minore.

Come si chiede l’autorizzazione

L’autorizzazione deve essere richiesta da entrambe i genitori, o da quello che di essi esercita la potestà sul minore, al Giudice Tutelare mediante deposito dell’apposita istanza presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.

Generalmente il sito internet del Tribunale competente mette a disposizione la modulistica utilizzabile a seconda dell’atto per il quale si chiede l’autorizzazione. In base al tipo di atto varia anche la documentazione da allegare (per esempio in caso di richiesta di riscossione di capitale a favore del minore occorre allegare il titolo di riferimento: polizza assicurativa, buono fruttifero ecc.).

Per la presentazione dell’istanza non è necessaria l’assistenza di un difensore e l’unico costo richiesto è il pagamento della marca da bollo di 27 euro.

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