Come maturano le ferie

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Maturazione delle ferie e fruizione: ratei mensili, mesi non lavorati, part time, assunzione e cessazione in corso di mese, assenze che interrompono la maturazione.

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1]: si tratta di assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente.

Le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i singoli contratti collettivi, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.

Tuttavia, le ferie spettanti sono proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: vediamo, in questa breve guida, in che misura maturano le ferie, quali assenze retribuite danno diritto alla loro fruizione, e che cosa succede quando una mensilità risulta parzialmente o non lavorata.

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Ferie: maturazione

Le ferie totali spettanti in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono computate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

Solitamente, la maturazione delle ferie avviene proporzionalmente alle mensilità lavorate: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo del totale annuo spettante.

Ipotizzando che il contratto collettivo preveda il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,166 giornate, pari a 14,44 ore

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(ipotizzando un orario di 40 ore settimanali).

Il rateo, come abbiamo detto, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante tali mensilità le ferie non maturano (salvo che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con un riproporzionamento delle ferie in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).

Ferie: maturazione nel contratto part time

Lo stesso ragionamento, relativo alla spettanza dei ratei mensili, deve essere applicato ai dipendenti con orario part time verticale o misto (nel quale l’attività lavorativa è prevista soltanto in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno): il rateo, difatti, non matura qualora siano lavorate, in un mese, meno di 15 giornate, salvo diversa previsione del singolo contratto collettivo.

Nessun ostacolo alla maturazione piena dei ratei, invece, per quei lavoratori aventi un contratto

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part time orizzontale: con tale tipologia di orario ridotto, difatti, tutte le giornate risultano lavorate, anche se per un minor numero di ore. Pertanto, le ferie spettano, relativamente alle giornate, in misura piena, poiché la riduzione è relativa al solo orario: ad esempio, se Tizio lavora per 6 giorni a settimana, per 3 ore al giorno, spettano, appunto, giornate di ferie da 3 ore ciascuna.

Durante quali assenze maturano le ferie

Le ferie continuano a maturare anche durante determinate tipologie di assenze, tutelate dalla legge:

Non maturano

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le ferie, invece, durante le seguenti assenze:

Ferie e malattia

La malattia intervenuta durante le ferie ne interrompe il godimento, qualora la patologia sia tale da impedire la finalità di recupero psico-fisico delle assenze. L’effetto sospensivo si produce a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia (in base a quanto comunicato dal dipendente).

Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale, per verificare se effettivamente la patologia impedisce il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Godimento delle ferie

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno

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2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Ferie non godute e divieto di monetizzazione

La normativa stabilisce che le ferie non possono essere monetizzate, e che qualsiasi accordo che prevede un’indennità al posto della loro fruizione è nullo [2].

Vi sono, comunque, alcuni casi eccezionali nei quali è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Le ipotesi, nello specifico, sono:

Le ferie, essendo un diritto irrinunciabile, non si prescrivono: ciò che si prescrive è l’indennità prevista per il loro mancato godimento.

Non avendo tale indennità la natura di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, e parte dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento dell’emolumento, e non dal momento di maturazione delle ferie [3].

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