Revocatoria non bloccata dalla causa tra creditore e debitore
Fare causa e opporti alla richiesta di pagamento non ti servirà per evitare l’azione revocatoria del creditore.
Inutile, per il debitore, allungare i tempi della causa nella speranza che, nel frattempo, passino i cinque anni entro cui il creditore può revocare il fondo patrimoniale, l’atto di vendita o la donazione. Difatti, l’azione revocatoria può essere intrapresa anche se il credito è ancora oggetto di un giudizio di accertamento (o “sub judice”, come dicono i giuristi). È quanto precisato dalla Cassazione qualche ora fa [1]. Procediamo con ordine.
Indice
L’azione revocatoria
Qualsiasi atto posto in essere dal debitore, volto a sottrarre i propri beni alle “grinfie” dei creditori, e quindi all’eventuale pignoramento, può essere oggetto di
L’azione revocatoria, però, può essere compiuta entro massimo 5 anni dall’atto fraudolento. Dopo tale periodo l’atto è definitivo e non può essere revocato. Il che non è un termine particolarmente lungo se si pensa alla durata dei nostri processi. Così, sarebbe sufficiente, per il debitore,
Per evitare questo distorto uso degli strumenti contrattuali (come, appunto, il fondo patrimoniale), la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’azione revocatoria si può esercitare anche se il credito non è stato ancora definitivamente accertato dal giudice e, quindi, non è “definitivo”.
Facciamo un esempio per comprendere meglio i termini del problema. Tizio ha una causa con Caio, il quale lo accusa di responsabilità professionale. Paventando una sentenza di condanna, Tizio, appena riceve l’atto di citazione, costituisce un
L’altro esempio è forse più ricorrente. Sempronio riceve dalla banca un decreto ingiuntivo per un mutuo non rimborsato. In attesa di procedere all’opposizione per decreto ingiuntivo, rivendicando calcoli di interessi eccessivi, vende tutti i suoi beni alla moglie. Anche in questo caso, il giudizio di opposizione non preclude alla banca di revocare l’alienazione dei beni di Sempronio.
L’azione revocatoria non si sospende
Nella sentenza in commento, la Cassazione ribadisce quindi che il credito “sub judice” non impedisce al creditore di agire ugualmente con l’azione revocatoria contro l’atto di disposizione patrimoniale del debitore. Peraltro, la pendenza di un giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria di quello revocatorio.
Il discorso è valido – sottolinea la sentenza – sia per quei crediti che derivano da contratti che da altri atti di responsabilità extracontrattuale come i fatti illeciti. L’importante è l’insorgere della qualità di creditore che legittima quest’ultimo all’avvio dell’azione revocatoria. Tale causa peraltro non è soggetta a sospensione necessaria [2] per il semplice fatto che penda un autonomo giudizio tra creditore e debitore avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda risarcitoria.