Le promesse unilaterali

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Autore: Edizioni Simone

11 febbraio 2016

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Promesse unilaterali: caratteristiche generali, tipologie e il rapporto con il contratto con obbligazioni del solo proponente.

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La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale consistente in una dichiarazione con cui il promittente (colui che esegue la promessa) si obbliga a effettuare una determinata prestazione a favore del promissario (il beneficiario della promessa) a prescindere dalla volontà di quest’ultimo.

Le promesse non costituiscono una fonte generale di obbligazione (come i con-tratti) ma sono figure tipiche: producono effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge (art. 1987) e costituiscono, perciò, un numerus clausus.

La dottrina più moderna ritiene che si tratti di una tipicità relativa solo allo schema, nel senso che il promittente avrebbe una certa libertà nel modellare il contenuto della promessa, con l’unico limite della meritevolezza dell’interesse che si vuole soddisfare.

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Quanto al fondamento di tale tipicità, esso viene ravvisato nell’esigenza di evitare che, al di fuori dei casi ammessi dalla legge, un soggetto possa, disponendo della propria sfera giuridica, incidere unilateralmente sulla posizione dei terzi. Il contratto, perciò, sarebbe l’unico strumento generale di esplicazione dell’autonomia privata.

Parte della dottrina, però, contesta l’assoluta intangibilità dell’altrui sfera giuridica: sempre che non si producano effetti pregiudizievoli (personali e patrimoniali) nella sfera giuridica del terzo, e sempre che questi abbia la possibilità di rifiutare, rimuovendo così, all’origine, gli effetti già prodotti dal negozio altrui, il negozio unilaterale atipico risulta ammissibile (BIANCA).

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Caratteri delle promesse unilaterali

– unilateralità: la promessa comporta il dovere di adempiere, prescindendo dall’accettazione del destinatario;

– irrevocabilità;

– inapplicabilità del binomio onerosità-gratuità: la prestazione non acquista mai il carattere di corrispettivo.

Singole figure di promessa unilaterale

Generalmente si ritengono tali la promessa di pagamento (art. 1988), la ricognizione (o riconoscimento) di debito (art. 1988), la promessa al pubblico (art. 1989), i titoli di credito (artt. 1992-2027). Sono figure discusse di promessa unilaterale l’atto unilaterale di dotazione di una fondazione, la concessione di ipoteca (art. 2821), la costituzione di rendita vitalizia per atto unilaterale tra vivi e la promessa di fideiussione.

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Promesse unilaterali e contratto con obbligazioni a carico del solo proponente

L’esame delle ipotesi di promesse unilaterali non può dirsi completo se non si affronta la problematica dei rapporti con l’art. 1333 che prevede la figura del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. L’art. 1333, co. 1 stabilisce che «la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbliga-zioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario». Per la costituzione del rapporto è sufficiente il mancato rifiuto del destinatario. Infatti, secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 1333, il destinatario può rifiutare la proposta entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi: in mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

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Contratti con obbligazione a carico del solo proponente sono quelli a titolo gratuito che non siano donazioni in forma pubblica. Si escludono da tale categoria, inoltre, i contratti che stabiliscono obbligazioni modali a carico del beneficiario, dal momento che la norma fa riferimento ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente.

La ragione della norma è quella di agevolare la costituzione del rapporto, non richiedendosi l’accettazione del destinatario, quando gli effetti dell’atto non siano pregiudizievoli per lo stesso. Alla luce di tale ratio altro problema è quello relativo all’applicabilità della norma in esame alle attribuzioni traslative di diritti reali.

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Secondo parte della dottrina (BIANCA) deve escludersi l’applicabilità della noma ai contratti con effetti traslativi, ritenendosi che l’acquisto di un diritto reale, quale ad esempio la proprietà, si accompagni a conseguenze negative di natura per-sonale o patrimoniale (oneri di gestione, di manutenzione). Altri autori invece (SCOGNAMIGLIO, RAVAZZONI) ritengono che nonostante la dizione letterale della norma in esame, essa sia applicabile in via di estensione anche ai contratti con effetti traslativi, in considerazione del fatto che anche in questi, in senso lato, può parlarsi di prestazioni a vantaggio dell’altro contraente.

La fattispecie descritta dall’art. 1333 viene ricostruita da alcuni (SEGNI, TAMBURRINO, SCIALOJA) come contratto in senso proprio, ravvisando nella mancanza di rifiuto una manifestazione tacita di accettazione o un comportamento negativo che acquista il valore legale di una accettazione. Secondo altri invece si tratterebbe di negozio unilaterale, ritenendosi che i rapporti che non comportano obbligazioni o pesi economici a carico del destinatario possono costituirsi per effetto della sola volontà dell’obbligato, salvo però il potere di rifiuto del beneficiario che vale a cancellare il rapporto (BIANCA). In tale prospettiva, risulterebbe riconosciuto il principio della vincolatività delle promesse unilaterali gratuite, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

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