Quadro RW 2016: guida alla compilazione

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Autore: Mauro Finiguerra

21 luglio 2016

Commercialista e revisore dei conti in Sanremo (IM), esperto in fiscalità internazionale, contenzioso tributario ed protezione del patrimonio (Trust). Esperto in consulenza fiscale internazionale, con appoggi in numerosi Paesi (Paesi M.E.N.A. – Egitto, Tunisia, Marocco; Namibia e Sudafrica; Dubai; Cina ed Hong Kong; Principato di Monaco; Svizzera; Lussemburgo; Isole Canarie). Lo Studio si occupa anche della fiscalità del settore nautico (assistenza a società estere che esercitano attività di charter e locazione di imbarcazioni da diporto), nonché della fiscalità degli enti del Terzo Settore (assistenza e consulenza a Fondazioni museali, Organizzazioni Non Governative, Onlus, Associazioni non commerciali). Lo Studio dispone di una struttura societaria organizzata per assumere rappresentanze fiscali e rappresentanza tributarie di societ�� estere, nonché di svolgere attività di amministrazione di Trust (Trust Company).

Tra semplificazione “pelosa” e lotta all’evasione internazionale una proposta di soluzione pratica e di semplice applicazione

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Gli operatori professionali ed i contribuenti che si devono misurare con la compilazione del Quadro RW 2016, ancora una volta devono fare i conti con le complesse e lunghe procedure di quantificazione dei valori da dichiarare e di calcolo dei redditi maturati, anche quando gli importi complessivi delle attività finanziarie sono di valore minimo o comunque molto limitato.

Chi sono i soggetti sottoposti ad obbligo di monitoraggio

Secondo il D.L. n. 167/1990 il quadro RW deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero.

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Devono presentare il quadro RW anche i contribuenti che presentano il Modello 730 o che sono esonerati dagli obblighi dichiarativi, compilando il frontespizio del Modello UNICO e il solo Quadro RW.

Inoltre, nel Quadro RW, il contribuente liquida anche l’IVIE e l’IVAFE dovute sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all’estero.

Sono soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale:

Per la individuazione dei titolari effettivi occorre fare ricorso ai criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio, (D.Lgs. n. 231/2007 allegato tecnico punto 2), che prevede che sia titolare effettivo il soggetto che detiene più del 25% + 1 delle quote di una società estera (comprese le quote intestate ai soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, cioé il coniuge, i figli ed i parenti entro il terzo grado) ovvero almeno il 25% dei diritti spettanti o della quota patrimoniale di trust, fondazioni ed enti similari.

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Chi sono i soggetti esonerati?

Sono soggetti esonerati:

Che cosa è oggetto degli obblighi di monitoraggio

Il contribuente deve indicare nel Quadro RW:

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Le attività e gli investimenti esteri devono essere valorizzati secondo le medesime regole previste per l’IVIE e l’IVAFE, che vengono liquidate nello stesso Quadro RW.

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Che cosa non è oggetto degli obblighi di monitoraggio

Non devono essere dichiarate:

Casi particolari

Compilazione del quadro RW, anche in caso di:

Le modalità di compilazione del quadro rw dopo le nuove norme introdotte dalla Legge Europea 2013

La C.M. n. 38/E del 23.12.2013 ha profondamente modificato la procedura di compilazione del Quadro RW.

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Infatti, a seguito della L. Europea n. 97/2013, per evitare di incorrere nell’apertura di procedure di infrazione alla normativa europea, in relazione alla eccessiva complessità ed alla effettiva utilità dei dati richiesti ai contribuenti, ( segnalazione EU-Pilot), erano state eliminate due sezioni su tre (la I e la III) del “vecchio” Quadro RW, mantenendo solo la sezione II.

Di conseguenza l’Amministrazione Finanziaria aveva provveduto ad emanare un documento di prassi attraverso il quale definire ed illustrare, anche tramite numerosi esempi, le novità applicabili alla norma sul monitoraggio e le istruzioni per compilare il modello dichiarativo.

Le novità introdotte dall’intervento amministrativo, con validità a partire dal periodo di imposta 2013, Unico 2014, poi confermate ed integrate dalla L. 50/2014, sono le seguenti:

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  1. Introduzione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute all’estero non solo per gli intestatari o i possessori “formali” delle stesse, ma anche per i soggetti che rivestono la natura di “titolari effettivi”;
  2. Diversificazione degli obblighi di monitoraggio a seconda che le attività estere vengano detenute attraverso società residenti in Paesi cd. White List o in Paesi a fiscalità privilegiata o in Trust, Fondazioni o istituti giuridici simili (approccio “look through”);
  3. Precisazione delle modalità applicative degli obblighi di monitoraggio nei casi di esonero (società ed enti commerciali, lavoratori all’estero per lo Stato italiano o per organismi internazionali, lavoratori transfrontalieri, mantenimento del limite di importo per l’esclusione dagli obblighi di segnalazione dei depositi e dei conti correnti bancari ed eliminazione dell’importo minimo per la dichiarazione del possesso di attività finanziarie ed investimenti esteri, di qualsiasi genere, limite precedentemente fissato in 10.000,00 euro);
  4. Semplificazione degli obblighi dichiarativi (eliminazione sez. I e III del Quadro RW) e diminuzione delle sanzioni applicabili alla violazione degli obblighi di monitoraggio (dal 10% – 50% generalizzato, alla distinzione del 6% – 30% in caso di detenzione delle attività nei Paesi a fiscalità privilegiata e del 3% – 15% in caso di possesso in Paesi White List;
  5. Precisazioni sulla presunzione di fruttuosità e/o di redditività delle attività finanziarie estere.

Sebbene la norma introducesse una

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sostanziale semplificazione delle procedure dichiarative richieste al contribuente, ad oggi, a seguito degli interventi legislativi e di prassi successivi alla Legge Europea n. 97/2013, non si può certo dire che professionisti e cittadini, che si sono dovuti misurare con le compilazione del Quadro RW, abbiano avuto effettivo sollievo dall’introduzione delle nuove procedure.

Infatti, purtroppo, a fronte della formale eliminazione, per legge, della eccessiva quantità e qualità dei dati che erano richiesti per la compilazione delle sezioni I e III del Quadro RW, ora la prassi ha, di fatto, praticamente recuperato quasi tutto il terreno perduto in materia di complicazione nel reperimento dei dati utili e nelle procedure di calcolo necessarie ad adempiere agli obblighi di legge.

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Inoltre le istruzioni operative sono di difficile lettura e non sono neppure allineate con la prassi, (vedi oltre la CM n. 12/E del 2016), né con le norme recenti (L. n. 186/2014) che avevano innalzato il limite dell’obbligo dichiarativo per depositi e conti correnti al di sopra dei 15.000,00 euro, rispetto al limite precedente di euro 10.000,00, (infatti anche in quelle di Unico 2016, il limite rimane indicato a 10mila euro).

La presunta semplificazione e la realtà operativa quotidiana

Ma la vera differenza dal passato è che, purtroppo, alla semplificazione introdotta obbligatoriamente con la Legge Europea n. 97/2013, ha fatto seguito l’inevitabile discesa in campo della

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burocrazia che, a suon di istruzioni e circolari, ha reso la compilazione del Quadro RW, un incubo ancora peggiore di quanto non fosse prima della novità normativa.

Mentre per gli immobili le casistiche di individuazione dei valori da indicare nel Quadro RW, in genere, sono contenute fra il costo di acquisto come indicato nell’ atto notarile di acquisto o nella denuncia di successione, in caso di eredità, e la rendita catastale rivalutata, se prevista dalla legislazione dello Stato in cui l’immobile è situato, nonché per altre attività finanziarie particolari (navi e imbarcazioni da diporto, oggetti d’arte, gioielli, ecc., partecipazioni in società estere non quotate, ecc.) potrebbe essere sufficiente una perizia o la documentazione ricevuta in fase d’acquisto, per le altre attività finanziarie, ed in fattispecie per i

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depositi titoli ed i conti correnti, le cose si complicano non poco.

Infatti mentre la sezione III, ante modifiche, conteneva solo l’obbligo di indicare il valore delle attività finanziarie alla fine dell’anno (31.12) o al momento della cessazione del rapporto (infrannuale), con diversi interventi di prassi successivi, si sono introdotti i seguenti obblighi dichiarativi:

Di fatto non si è attuata alcuna semplificazione dal 2013 ad oggi, anzi, il lavoro degli operatori è stato reso ancor più difficile ed incerto dalla

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contraddittorietà e complessità di alcune norme e di alcune istruzioni, come, ad es., quelle relative al tasso di cambio da utilizzare per la valorizzazione in euro delle attività finanziarie che fossero detenute all’estero in valuta diversa da quella europea, oppure nella difficoltà e nella onerosità dell’inquadramento delle attività estere nei codici (da 1 a 14) indicati dalle istruzioni.

Di tali difficoltà operative si è resa conto la stessa Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento ai depositi titoli, infatti, con la risposta ad un quesito di Telefisco, (C.M. n. 12/E del 2016), l’AE ha chiarito che, qualora il deposito titoli venga movimentato solo per compravendite in corso d’anno si possono considerare le movimentazioni dei singoli titoli come

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una unica movimentazione annuale compilando un solo rigo per l’intero deposito titoli e non un rigo per ogni titolo compravenduto nel corso del periodo d’imposta, con inquadramento nel residuale codice attività “14” – Altre attività finanziarie – purchè il contribuente provveda a predisporre opportuno prospetto riepilogativo da tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria in caso di verifica.

Qualora invece il deposito titoli sia stato movimentato a seguito di nuovo apporto di capitali in corso d’anno, allora occorrerà compilare un nuovo rigo al momento di ogni nuovo apporto, considerandolo come un nuovo deposito titoli, indicando i giorni di durata da ogni variazione originata da quello specifico motivo.

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A proposito dei conti correnti di “transazione” sottostanti e di supporto al deposito titoli, generalmente tenuti in diverse valute per consentire la compravendita di titoli e di valute estere, dall’apertura effettuata dall’AE nella circolare suddetta, alcuni ritengonn di poterli far rientrare nella definizione di deposito titoli, visto che, di solito, il rapporto acceso presso l’intermediario finanziario estero è un rapporto complesso, composto proprio da conti correnti di transazione a supporto del deposito titoli, nel quale vengono riepilogati alla fine di ogni periodo di imposta (situazioni patrimoniali finali); tuttavia per prudenza si suggerisce di individuarli separatamente, almeno quando detti conti correnti sono assoggettati all’obbligo di versamento

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IVAFE (34,20 euro a conto corrente), in quanto in tal caso detti conti vanno comunque indicati nel Quadro RW.

Proposta di soluzione per rendere effettiva la semplificazione

Potrebbe essere una soluzione pratica facilmente perseguibile, con un minimo di logica e di buon senso, ma anche di civiltà fiscale, che l’AF decidesse di seguire quanto già stabilito per la procedura della collaborazione volontaria e cioé di applicare ai depositi titoli, magari al di sotto di un certo importo, visto che la maggior parte dei depositi all’estero ha un valore medio non superiore ai 3/5 milioni di euro, una percentuale fissa di redditività annuale, che includa sia la produzione di interessi/dividendi/premi o altri frutti che di plusvalenze su compravendite, da sottoporre a tassazione forfetaria/sostitutiva, evitando aggravi e complessità inutili agli operatori, che obbligano a prestazioni tecniche e professionali spropositate ed estremamente onerose rispetto al risultato che poi ne consegue, sia in termini di costo per il contribuente che di gettito per l’erario, lasciando comunque libero il contribuente che lo desiderasse di continuare ad applicare il metodo analitico.

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