Accesso agli atti sul permesso a costruire del vicino

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Autore: Redazione

22 febbraio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Non c’è violazione del diritto alla privacy posti l’interesse concreto, personale e attuale ad accedere al permesso edilizio del vicino.

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Se il tuo vicino di casa sta costruendo o ha già completato un manufatto e hai il sospetto che non abbia rispettato la normativa urbanistica, puoi andare in Comune e chiedere che ti venga mostrato tutto il procedimento di autorizzazione della costruzione, ivi compreso il permesso edilizio ad egli rilasciato dalle autorità. Infatti, in questi casi, l’accesso agli atti amministrativi è un diritto che al vicino – in quanto soggetto direttamente interessato – non può essere negato. È quanto chiarito dal Tar Sicilia con una recente sentenza

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[1].

Nella sentenza si chiarisce che il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico-economiche (come, per esempio, escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza.

Accesso agli atti amministrativi contro diritto alla privacy

Non c’è privacy che tenga quando sussiste l’interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative sui permessi edilizi. Del resto, già da molto tempo i giudici hanno sposato una linea di massima

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trasparenza in materia urbanistica. Infatti la legge sul procedimento amministrativo [3] – che indica i casi e le modalità di esclusione dal diritto di accesso -dispone espressamente che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Ciò ha consentito l’accesso anche a documenti contenenti dati sensibili, quali le cartelle cliniche, gli atti relativi agli appalti pubblici, pur se contenenti segreti industriali, la denuncia dei redditi e simili [4].

Non si può opporre alcun diritto alla privacy perché “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese” [5].

Il rapporto di vicinato, poi, costituisce di per sé già un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l’accesso agli atti amministrativi della pratica del proprietario adiacente. Sussiste infatti una stabile situazione di collegamento giuridico con l’immobile oggetto di trasformazione edilizia. Pertanto, il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le sue situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere realizzate dal controinteressato od anche alla semplice volontà di far rispettare le leggi ed i piani urbanistici.

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