Pluviale: la spesa ripartita su tutti i condomini

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

28 febbraio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La manutenzione e la riparazione del tubo di scolo dell’acqua piovana compete a tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi.

Annuncio pubblicitario

A chi spetta riparare il pluviale, ossia il tubo di scolo dell’acqua piovana che, dal tetto o dal terrazzo dell’edificio, scende fino al piano terra? La risposta è in una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto [1]. Così come le opere relative al lastrico solare competono a tutti i proprietari dell’edificio, in virtù del fatto che la copertura giova ad ognuno di essi – dal primo all’ultimo appartamento posto sotto la verticale della copertura stessa -, lo stesso ragionamento deve estendersi a tutte le opere annesse alla copertura, come appunto la tubazione. Per cui – si legge testualmente in sentenza – anche se i piani risultano rispettivamente di proprietà esclusiva di ciascun titolare, la

Annuncio pubblicitario
manutenzione del pluviale spetta ai due comproprietari in rapporto alla uguale superficie coperta.

In sintesi, le spese relative ai canali di scolo dell’acqua posti sulla facciata dell’edificio competono a tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi. Per quanto, invece, riguarda quelli che si trovano sull’autorimessa, la spesa viene ripartita, in parti uguali, tra i proprietari dei box.

Ricordiamo, infine, solo per completezza, che l’eventuale cattivo funzionamento del pluviale incassato nella muratura implica la responsabilità del costruttore dello stabile, trattandosi di opera da questi realizzata in qualità di appaltatore [2]. A tal riguardo il costruttore deve garantire che l’opera, nel corso di 10 anni dal compimento:

– non rovini, in tutto o in parte, per vizio del suolo o per difetto della costruzione;

– non presenti evidente pericolo di rovina.

Tale garanzia riguarda anche le parti di un immobile che presentano una propria autonomia e le modifiche o riparazioni che riguardano una parte importante dell’opera (come il tetto). Così, la garanzia si estende, ad esempio, ai gravi difetti di costruzione che non riguardano gli appartamenti costruiti (bene principale) ma i viali di accesso pedonali al condominio, tali da compromettere significativamente la funzionalità e la normale utilizzazione dell’opera [3].

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui