Separazione e divorzio in Comune: come si fa

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La procedura dinanzi all’ufficiale di Stato civile del Comune per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

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La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può dirsi addio anche in Comune, presentandosi all’ufficio di stato civile: una novità entrata in vigore poco meno di due anni fa [1] che, tuttavia, è consentita solo a determinate condizioni. In questa breve scheda, vi spiegheremo come separarsi o divorziare in Comune, tutti gli adempimenti burocratici da compiere, i documenti da presentare e i passi da seguire per procedere senza bisogno di avvocati e giudice.

Quando ci si può separare o divorziare in Comune?

La separazione o il divorzio in Comune, presso l’ufficio di stato civile, è consentito solo a determinate condizioni:

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L’accordo può contenere anche patti aventi ad oggetto l’

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assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.

Per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate (per es. per via della presenza di figli minori o perché intendano effettuare trasferimento patrimoniali), la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati attraverso il procedimento chiamato “negoziazione assistita”.

Dove ci si deve presentare per separarsi o divorziare?

I coniugi possono recarsi sia presso il Comune ove hanno contratto matrimonio che presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. In particolare bisognerà presentarsi all’Ufficio di stato civile.

Quali documenti occorrono per separarsi o divorziare?

Quanto alla documentazione necessaria per attivare il procedimento innanzi all’ufficio di stato civile, è necessario:

Quali costi bisogna sostenere?

Per separarsi o divorziare in Comune non è dovuto solo un diritto fisso di € 16,00 in contanti. Non essendo necessari avvocati, non ci saranno altri costi da sostenere.

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Quale procedimento seguire per separarsi o divorziare?

In alcuni Comuni è richiesto un primo e informale incontro solo al fine di verificare la documentazione e la competenza dell’ufficio a ricevere l’atto. Viene quindi avanzata la richiesta di avvio del procedimento (in alcuni Comuni è richiesta la compilazione di un modulo prestampato). In altri Comuni, invece, si deve telefonare per concordare un appuntamento per procedere all’iter di separazione o divorzio.

La procedura vera e propria viene cadenzata in due incontri:

Se al secondo appuntamento si presentano entrambi i coniugi l’accordo di separazione è valido ed ha la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal tribunale. Il Comune, a questo punto, invia l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio. I coniugi possono sempre chiedere una copia autentica dell’accordo depositato in Comune.

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Se, invece, al secondo appuntamento non si presenta uno o entrambi i coniugi, l’accordo di separazione non è valido e decade. I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l’intera procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.

È necessaria la presenza dell’avvocato?

Nella separazione o divorzio davanti al Comune non c’è bisogno di avvocati; tuttavia nulla esclude che una delle due parti o entrambi si facciano accompagnare da altri soggetti, ivi compreso il difensore.

Dopo quanto tempo il divorzio dalla separazione?

Per chi si è separato e vuole divorziare in Comune, il procedimento può essere attivato solo a condizione che:

Modifica degli accordi

Insieme agli accordi di separazione o divorzio i coniugi possono regolare in Comune anche eventuali modifiche degli accordi di separazione o divorzio precedentemente fissati.

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L’iter e le condizioni sono le stesse analizzate sino a qui: pertanto è consentita la modifica degli accordi a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .

Anche per la modifica è previsto il deposito di un’autocertificazione e due incontri. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Se uno dei due coniugi non vuole venire in Comune?

Per la separazione o il divorzio in Comune è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Pertanto, se manchi uno dei due coniugi la procedura suddetta non può essere espletata e non resta che la separazione giudiziale in tribunale.

La negoziazione assistita

La legge [2] prevede anche l’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap o economicamente non autosufficienti.

L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

L’invio all’Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. L’invio della documentazione può essere effettuato anche a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

In alcuni Comuni è richiesta la procedura telematica, per cui ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all’ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all’originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

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