Accertamento fiscale nullo senza la firma del capo ufficio

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Autore: Redazione

21 marzo 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

L’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

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Non c’è modo di sanare gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate se non recano la firma del capo ufficio o di altro soggetto della carriera direttiva da lui delegato; detta delega però, per essere valida, deve essere scritta, motivata, nominativa e deve indicare la data di scadenza.

Non passa ormai settimana senza che la Corte di Cassazione non si pronunci sulla nullità degli accertamenti sottoscritti dai cosiddetti “falsi dirigenti”, personale cioè degli uffici delle Entrate privo dei poteri di firma o non munito della prescritta delega.

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Il principio è ormai arcinoto: l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione. La delega deve indicare il nome e il cognome del soggetto delegato, la data a partire dalla quale la delega avrà valore e quella oltre la quale perderà effetto, infine l’indicazione delle regioni per cui avviene la delega.

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Se il contribuente contesta all’Agenzia delle Entrate il corretto esercizio del potere di firma dell’atto, spetta a quest’ultima la prova contraria, dovendo dimostrare la presenza della delega rilasciata dal titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione.

Tale orientamento è ormai consolidato [2]. Da ultimo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha fissato i seguenti principi:

– l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Sono oggi “impiegati della carriera direttiva” i “funzionari della

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terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005. In base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente. Ove il contribuente contesti – anche in forma generica – la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato [3];

– in tema di accertamento tributario, la delega del capo ufficio deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo [4].

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