La mia denuncia è stata archiviata: cosa posso fare?
Quando il PM decide di archiviare una denuncia o una querela, chi l’ha presentata generalmente può fare opposizione, ma questo non accade sempre. A volte la persona offesa non è avvisata dell’archiviazione e non ha diritto di opporsi alla decisione del PM.
Chi presenta una denuncia o una querela desidera che le indagini siano svolte con cura e che il colpevole sia processato e punito per il torto commesso. Spesso però accade che il PM chieda l’archiviazione e non sempre la vittima che ha presentato la denuncia viene informata. Ecco quando e come ci si può opporre all’archiviazione.
Indice
La richiesta di essere avvisati dell’archiviazione
Il primo consiglio utile per chi presenta una denuncia o una querela contro una persona è quella di chiedere
In questo caso il PM sarà obbligato ad avvisare il denunciante della richiesta di archiviazione e nel caso in cui non lo faccia, la persona offesa può presentare ricorso in Cassazione [1].
Le uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il PM chiede l’archiviazione per particolare tenuità del fatto [2] e quando si tratta di reati commessi con violenza alla persona (es. omicidio, lesioni personali, violenza sessuale ecc.): in questi casi è obbligatorio informare la persona offesa anche se non ha fatto la richiesta espressa di essere avvisata.
I diversi casi di archiviazione
Il PM può chiedere l’archiviazione delle indagini per questi motivi:
– infondatezza della notizia di reato: quando si ritiene che i fatti raccontati nella denuncia non sono davvero avvenuti, non sono stati commessi dalla persona accusata nella querela, oppure non costituiscono un reato;
– manca una condizione di procedibilità: spesso la richiesta è motivata così quando si tratta di reati procedibili solo a querela di parte e la vittima non abbia presentato la querela, o l’abbia presentata in ritardo, o la querela sia stata presentata da chi non ne aveva diritto;
– il reato è estinto: i casi più comuni si hanno quando il reato è già prescritto
– per particolare tenuità del fatto;
– perché il colpevole è rimasto ignoto [3].
In tutti questi casi il PM non può archiviare da solo le indagini, ma deve chiedere l’archiviazione al GIP.
La persona offesa che riceve l’avviso della richiesta di archiviazione ha la possibilità di presentare opposizione entro dieci giorni dall’avviso. Il termine è di venti giorni nel caso di reati commessi con violenza sulla persona.
La persona offesa deve necessariamente indicare quali nuove indagini ritiene utile che siano svolte e quali nuove prove possano essere raccolte, altrimenti l’opposizione è inammissibile.
Se la persona offesa non fa opposizione, il GIP può:
– archiviare
– fissare udienza e, dopo avere sentito tutte le parti interessate, archiviare, o chiedere al PM lo svolgimento di nuove indagini, o infine imporre al PM il rinvio a giudizio dell’indagato [4].
Nel caso in cui la persona offesa abbia fatto opposizione, il GIP è obbligato a fissare udienza [5].
L’archiviazione dei fatti che non costituiscono notizie di reato
Può capitare che il PM ritenga che i fatti esposti nella denuncia non abbiano evidentemente alcun rilievo penale (es. il commerciante che contesta al cliente di non avere pagato la merce) e quindi decida l’archiviazione nel registro chiamato “mod. 45” riservato ai fatti che non costituiscono notizie di reato.
In questi casi l’archiviazione è decisa dal PM, senza il controllo del Giudice, la vittima non viene avvisata, né può presentare opposizione o ricorso in Cassazione.
La riapertura delle indagini dopo l’archiviazione
Può capitare che dopo l’archiviazione la vittima scopra nuove prove che non erano conosciute prima o possa indicare nuove piste di indagine in grado di scoprire nuovi elementi di prova. In questo caso la persona offesa può chiedere al PM la riapertura delle indagini, che deve essere sempre autorizzata dal GIP [6].