Malattia avvocati, quando spetta l’indennità?
Iscritti alla Cassa Forense, indennità per malattia e infortunio: a chi spetta, quando spetta ed a quanto ammonta la prestazione.
Sebbene gli avvocati ed i liberi professionisti in generale non godano certamente delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti, esistono alcune prestazioni a loro favore che tutelano dagli eventi che impediscono l’esercizio della professione, come malattia e infortunio.
In particolare, per quanto concerne il verificarsi di patologie ed infortuni, il recente regolamento, approvato nel 2015 [1] ha modificato parte della disciplina che riguarda le indennità a tutela degli avvocati iscritti: vediamo che cosa prevedono le nuove regole.
Indice
Indennità di malattia e infortunio: chi può beneficiarne
Possono beneficiare dell’
Perché l’indennità di malattia e infortunio possa essere erogata, è necessario che l’evento morboso o l’infortunio abbiano comportato un’astensione dall’effettivo esercizio della professione superiore a 2 mesi.
Indennità di malattia e infortunio: a quanto ammonta
L’assistenza indennitaria può essere richiesta una sola volta per lo stesso infortunio o malattia.
L’ammontare dell’indennità, che è erogata sotto forma di
In nessun caso può essere superato il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi; l’indennizzo minimo giornaliero non può essere, invece, inferiore ad 1/365° dell’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della malattia o dell’infortunio. Inoltre l’assistenza indennitaria non può essere corrisposta per una durata superiore
L’indennità non è cumulabile con le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalla Cassa: in particolare, non può essere sommata ad alcuna tipologia di pensione, all’indennità di maternità e ad ogni tipologia di sussidio assistenziale.
Indennità di malattia e infortunio: accertamenti
Come abbiamo detto, l’indennità può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l’esercizio della professione per almeno due mesi continuativi. Per accertare la durata e la natura della malattia o dell’infortunio è predisposta un’apposita relazione di un
Nel caso in cui l’avvocato malato o infortunato sia impossibilitato all’esercizio della professione per più di due mesi e sia presente idonea documentazione medica comprovante l’infortunio o la patologia, è possibile che sia concesso un acconto sull’indennizzo, in attesa degli accertamenti sanitari: a tal fine deve deliberare la Giunta Esecutiva, su richiesta dell’iscritto o di uno dei familiari.
Indennità di malattia e infortunio: domanda
La domanda di assistenza indennitaria (il cui modulo è reperibile a questo link) deve essere inoltrata direttamente alla Cassa, entro 2 anni dal verificarsi dell’evento.
È necessario allegare alla domanda:
– la certificazione medica;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’assoluta impossibilità ad esercitare l’attività professionale per almeno due mesi;
– un’eventuale dichiarazione di surroga per il caso di infortunio
– la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
Indennità di malattia e infortunio: superstiti
In caso di decesso dell’iscritto, possono godere dell’indennizzo:
– il coniuge;
– i figli a carico, anche se non conviventi, in mancanza del coniuge;
– gli altri familiari [2], se conviventi e a carico.
Gravi malattie e interventi chirurgici
La Cassa Forense copre anche, a favore degli iscritti, i gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici.
Il trattamento può essere erogato direttamente dalla Cassa o indirettamente, anche stipulando una polizza collettiva con una compagnia di assicurazione; inoltre l’iscritto può estendere la copertura anche ad altre prestazioni integrative e ai familiari conviventi.