Malattia avvocati, quando spetta l’indennità?

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Autore: Noemi Secci

29 marzo 2016

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Iscritti alla Cassa Forense, indennità per malattia e infortunio: a chi spetta, quando spetta ed a quanto ammonta la prestazione.

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Sebbene gli avvocati ed i liberi professionisti in generale non godano certamente delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti, esistono alcune prestazioni a loro favore che tutelano dagli eventi che impediscono l’esercizio della professione, come malattia e infortunio.

In particolare, per quanto concerne il verificarsi di patologie ed infortuni, il recente regolamento, approvato nel 2015 [1] ha modificato parte della disciplina che riguarda le indennità a tutela degli avvocati iscritti: vediamo che cosa prevedono le nuove regole.

Indennità di malattia e infortunio: chi può beneficiarne

Possono beneficiare dell’

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indennità di malattia ed infortunio, o assistenza indennitaria, gli iscritti alla Cassa Forense in regola con l’invio alla Cassa delle comunicazioni reddituali obbligatorie (Modello 5) ed in regola col pagamento dei contributi. Non deve trattarsi, però, di iscritti già in pensione.

Perché l’indennità di malattia e infortunio possa essere erogata, è necessario che l’evento morboso o l’infortunio abbiano comportato un’astensione dall’effettivo esercizio della professione superiore a 2 mesi.

Indennità di malattia e infortunio: a quanto ammonta

L’assistenza indennitaria può essere richiesta una sola volta per lo stesso infortunio o malattia.

L’ammontare dell’indennità, che è erogata sotto forma di

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diaria giornaliera, è pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni che precedono l’infortunio o l’evento morboso. Se l’avvocato è iscritto da meno di 3 anni, l’indennità giornaliera è pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dalle prime dichiarazioni.

In nessun caso può essere superato il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi; l’indennizzo minimo giornaliero non può essere, invece, inferiore ad 1/365° dell’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della malattia o dell’infortunio. Inoltre l’assistenza indennitaria non può essere corrisposta per una durata superiore

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a 365 giorni ed è ragguagliata ai mesi di interruzione totale dell’attività professionale.

L’indennità non è cumulabile con le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalla Cassa: in particolare, non può essere sommata ad alcuna tipologia di pensione, all’indennità di maternità e ad ogni tipologia di sussidio assistenziale.

Indennità di malattia e infortunio: accertamenti

Come abbiamo detto, l’indennità può essere erogata nei casi di malattia o infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l’esercizio della professione per almeno due mesi continuativi. Per accertare la durata e la natura della malattia o dell’infortunio è predisposta un’apposita relazione di un

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medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa Forense.

Nel caso in cui l’avvocato malato o infortunato sia impossibilitato all’esercizio della professione per più di due mesi e sia presente idonea documentazione medica comprovante l’infortunio o la patologia, è possibile che sia concesso un acconto sull’indennizzo, in attesa degli accertamenti sanitari: a tal fine deve deliberare la Giunta Esecutiva, su richiesta dell’iscritto o di uno dei familiari.

Indennità di malattia e infortunio: domanda

La domanda di assistenza indennitaria (il cui modulo è reperibile a questo link) deve essere inoltrata direttamente alla Cassa, entro 2 anni dal verificarsi dell’evento.

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È necessario allegare alla domanda:

– la certificazione medica;

– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’assoluta impossibilità ad esercitare l’attività professionale per almeno due mesi;

– un’eventuale dichiarazione di surroga per il caso di infortunio

– la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da un’amministrazione dello Stato.

Indennità di malattia e infortunio: superstiti

In caso di decesso dell’iscritto, possono godere dell’indennizzo:

– il coniuge;

– i figli a carico, anche se non conviventi, in mancanza del coniuge;

– gli altri familiari [2], se conviventi e a carico.

Gravi malattie e interventi chirurgici

La Cassa Forense copre anche, a favore degli iscritti, i gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici.

Il trattamento può essere erogato direttamente dalla Cassa o indirettamente, anche stipulando una polizza collettiva con una compagnia di assicurazione; inoltre l’iscritto può estendere la copertura anche ad altre prestazioni integrative e ai familiari conviventi.

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