Imprenditore e impresa

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Autore: Edizioni Simone

02 aprile 2016

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Nozione e stato di imprenditore, cos’è l’impresa, quali sono i caratteri dell’imprenditore, classificazione dell’impresa.

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Chi è l’imprenditore

Sotto il profilo economico, l’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi: egli è, dunque, l’intermediario tra quanti offrono capitale e lavoro e quanti domandano beni o servizi.

La nozione giuridica di imprenditore è contenuta nell’art. 2082 c.c. che sancisce che è «imprenditore» chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

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.

Da tale definizione si desumono i caratteri della attività imprenditoriale, e cioè:

attività economica;

organizzata;

esercitata professionalmente;

avente per fine la produzione o lo scambio di beni o servizi.

Due elementi fondamentali caratterizzano l’imprenditore:

1) l’iniziativa: cioè il potere di organizzare l’impresa, di indirizzarne l’attività decidendone la politica economica e di dirigere la produzione;

2) il rischio economico: cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell’impresa.

Dalla qualità di imprenditore derivano particolari diritti, doveri e responsabilità; in particolare l’imprenditore:

— ha la direzione dell’impresa e ne assume la titolarità

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(art. 2086 c.c.);

— ha l’obbligo di proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.

Cos’è l’impresa

Il codice civile definisce all’art. 2082 c.c. «l’imprenditore»; nulla dice, invece, con riferimento all’«impresa».

Tuttavia, partendo dal presupposto che l’imprenditore è il titolare dell’impresa, quest’ultima può definirsi come «l’attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

Da tale definizione si ricava che l’impresa non può considerarsi né come soggetto, né come oggetto di diritto; essa consiste, invece, in un’attività di organizzazione dei fattori produttivi

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, personali e reali, preordinata alla creazione di nuova ricchezza (beni o servizi) per soddisfare i bisogni del mercato.

L’attività imprenditoriale

Come detto al paragrafo precedente, dalla definizione di «imprenditore» si evincono i caratteri peculiari dell’attività imprenditoriale.

A) Attività economica

«L’attività imprenditoriale» consiste in «una serie di atti (affari) coordinati al conseguimento di uno stesso fine» consistente nella creazione di una nuova ricchezza destinata al «mercato», ossia a soddisfare bisogni altrui, o, come dice il legislatore, nella «produzione o scambio di beni o servizi».

In considerazione di ciò, non può essere giudicata «economica» l’attività di mero godimento

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, quale l’amministrazione di un patrimonio da pare del titolare di esso.

B) Attività organizzata

Altro carattere dell’attività imprenditoriale è quello dell’organizzazione. Esso è insito nel concetto stesso di impresa, intesa come «complesso di mezzi (beni) e di persone» che dal legislatore è stato considerato nel suo aspetto dinamico e funzionale, ossia «preordinato alla creazione di una nuova ricchezza».

È «organizzata» l’attività svolta con l’ausilio di più soggetti mediante l’utilizzazione di strumenti tecnici o combinando i diversi fattori produttivi.

È però possibile che l’attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli pur senza l’utilizzazione di lavoratori (es.: gioielleria gestita dal solo titolare, lavanderia automatica a gettoni etc.): non è quindi necessario che l’organizzazione dell’imprenditore abbia per oggetto prestazioni lavorative altrui (autonome o subordinate), ben potendo l’organizzazione imprenditoriale essere anche

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organizzazione di soli capitali e del lavoro proprio manuale e/o intellettuale dell’imprenditore; tuttavia il concetto di «organizzazione» non può coincidere con quello di «auto-organizzazione», cioè di organizzazione del solo lavoro personale del soggetto che agisce, essendo sempre necessario un coefficiente, sia pure minimo, di «etero-organizzazione», cioè di organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale (di lavoro altrui o di capitale).

C) Professionalità

Requisito essenziale, per l’esercizio dell’attività di impresa, è altresì quello della professionalità.

Per «professionale» deve intendersi un’attività:

abituale (ossia non occasionale) e continua (non necessariamente esclusiva).

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Il concetto di continuità, però, non implica necessariamente quello di«non interruzione»: è imprenditore, infatti, anche chi gestisce un’impresa a carattere unicamente stagionale (si pensi al gestore di uno stabilimento balneare o di un albergo aperto per una sola stagione all’anno).

Con la professionalità neppure è da confondere il concetto di esclusività: è imprenditore, infatti, chi, oltre all’impresa, abbia anche una propria attività di diversa natura (si pensi ad un medico che, contemporaneamente, gestisca una casa di cura ed eserciti la libera professione);

— preordinata ad uno scopo di lucro.

Tale ultimo requisito non è espressamente contemplato dall’art. 2082 c.c., ma per la prevalente dottrina e giurisprudenza è

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implicito nel concetto di «professionalità». Perché sussista la «professionalità», sotto il profilo giuridico, non è richiesta la «massimizzazione del profitto» (cd. lucro soggettivo) ma è sufficiente che l’attività di impresa sia gestita con criteri tali da essere idonea a ricavare almeno quanto occorra per coprire i costi dei fattori di produzione impiegati nel ciclo produttivo o distributivo (cd. obiettiva economicità o lucro oggettivo).

D) Produzione e scambio di beni

Requisito indispensabile per l’acquisizione della qualità di imprenditore è l’esercizio di un’attività produttiva e cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati alla produzione o allo scambio di beni o di servizi

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. Non solo quindi produzione materiale di beni e servizi, ma anche scambio di beni già prodotti: è dunque imprenditoriale l’attività creatrice di nuova ricchezza.

Tale attività, comunque deve essere rivolta al mercato. Non è imprenditore, quindi, il coltivatore del fondo che ne utilizzi i prodotti per il sostentamento proprio e della famiglia, nè il costruttore in economia, ad esempio il costruttore di appartamento per uso proprio.

E) Attività esercitata in nome proprio (c.d. spendita del nome)

Essenziale, inoltre, è che l’imprenditore eserciti l’impresa in nome proprio, sopportandone il relativo rischio economico (cd. rischio imprenditoriale).

È il requisito della spendita del nome

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il criterio in base al quale si identifica la figura dell’imprenditore.

Criteri di classificazione dell’impresa

Esistono tre criteri principali di classificazione dell’imprenditore e della sua attività:

— un criterio qualitativo, che si basa sulla diversa natura dell’attività economica esercitata (ossia dell’impresa) e, pertanto, distingue tra:

imprenditore agricolo;

imprenditore commerciale;

— un criterio quantitativo, che tiene conto delle dimensioni dell’attività imprenditoriale distinguendo tra:

piccolo imprenditore;

imprenditore medio-grande;

— un criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti che esercitano, assumono il rischio e dirigono l’impresa distinguendo tra:

imprenditore individuale (che può, comunque, avvalersi dell’opera di collaboratori);

imprenditore collettivo o società (art. 2247 c.c.).

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