Posso chiedere l’aspettativa per depressione?

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Autore: Noemi Secci

04 aprile 2016

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Depressione e disagio personale del lavoratore: possibilità di assentarsi per malattia e casi in cui è riconosciuta l’aspettativa.

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In questo periodo ho un grave malessere personale e ho difficoltà a lavorare: posso chiedere un’aspettativa?

Anche se non è facile coglierne le differenze, la depressione e il disagio personale non devono essere confusi: mentre la depressione, o disturbo depressivo maggiore (MDD) è una malattia al pari di tutte le altre, il disagio personale è quella situazione in cui un soggetto ha difficoltà a rapportarsi ed a trovarsi a suo agio con se stesso e con gli altri. Il malessere personale può non interessare tutti i rapporti della persona, potendo anche riguardare la sola sfera lavorativa.

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La depressione, in quanto patologia, dà diritto a fruire delle assenze per malattia sino al periodo di comporto (cioè il periodo tutelato, entro il quale spettano l’indennità e la conservazione del posto), mentre per il solo disagio personale, non accompagnato da sindrome depressiva, è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita.

Depressione e assenze per malattia

Il lavoratore dipendente, se il medico curante lo reputa necessario, può assentarsi dal lavoro per depressione, in quanto, come già detto, si tratta di una patologia psichica.

Gli adempimenti richiesti al lavoratore per fruire delle assenze gli stessi previsti per la generalità delle

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astensioni per malattia:

preavviso del datore di lavoro entro i termini previsti dal contratto collettivo applicato (per approfondimenti, si veda: Malattia, entro quando va comunicata?);

– redazione del certificato da parte del medico curante ed invio telematico dello stesso all’Inps, entro il giorno successivo dal verificarsi della patologia;

– invio dell’attestazione medica (certificato senza diagnosi) al datore di lavoro, se richiesto dal contratto collettivo o dagli accordi.

Il dipendente depresso può essere comunque sottoposto alla visita fiscale, pertanto deve restare a disposizione nelle fasce orarie di reperibilità per gli accertamenti sanitari, cioè:

– dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, per i lavoratori del settore privato;

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– dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, per i dipendenti pubblici.

L’assenza durante le fasce orarie di reperibilità può essere giustificata se al lavoratore è stata riconosciuta un’invalidità derivante dalla depressione: nella generalità dei casi, difatti, se la singola patologia è collegata allo stato d’invalidità riconosciuto, il dipendente è esonerato dalla visita fiscale.

In pratica, se dalla patologia depressiva è derivata una riduzione della capacità lavorativa, e l’assenza è dovuta all’acutizzarsi della depressione, o ad una malattia collegata, il lavoratore non è sanzionabile per l’irreperibilità alla visita fiscale.

La disponibilità nelle fasce orarie del

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controllo medico fiscale non implica che il lavoratore non possa uscire di casa. Dato che la depressione, a differenza di molte malattie, non migliora con la permanenza nella propria abitazione, il dipendente può effettuare attività all’aperto, anche ludiche, durante il periodo di assenza: lo ha affermato, con una recente sentenza, la Cassazione [1]. Effettuare attività all’aperto, nel caso della sindrome depressiva, aiuta e non ritarda la guarigione, dunque tale comportamento non può essere sanzionato poiché non compromette lo stato di salute del lavoratore.

Aspettativa per disagio personale

È differente dalla depressione, come già esposto, il disagio personale del dipendente

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, che può esprimersi anche nel solo contesto lavorativo. Chi deve nel concreto valutare se si tratta di un semplice malessere personale o di una sindrome depressiva è, naturalmente, il medico.

Nel caso in cui il lavoratore soffra per un grave disagio personale, può comunque assentarsi, richiedendo un’aspettativa non retribuita, o congedo non retribuito per gravi motivi [2]. Tra le gravi ragioni a sostegno della richiesta di congedo, difatti, sono presenti le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente.

L’aspettativa può avere una durata massima di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa e può essere frazionata: durante tale periodo il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Il dipendente che fruisce dell’aspettativa non ha diritto alla retribuzione ordinaria né a quella differita (Tfr, mensilità aggiuntive),non matura anzianità di servizio, emolumenti aggiuntivi né contribuzione: tuttavia l’interessato può chiedere di riscattare il congedo non retribuito ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’aspettativa ed è libero di formulare proposte alternative o di differirla: il diniego, però, deve essere motivato e l’interessato ha la facoltà di presentare controdeduzioni.

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