Praticanti avvocati e iscrizione all’albo: dopo quanto tempo dall’esame?

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Esame di abilitazione professionale: non esiste un termine di tempo massimo per iscriversi all’albo degli avvocati dopo aver superato l’esame di Stato.

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Coi tempi che corrono e la crisi che ha investito anche il mondo forense, i giovani avvocati che hanno appena superato l’esame di abilitazione professionale ci pensano due volte prima di iscriversi all’albo e iniziare a pagare la Cassa forense, magari solo dopo avere la certezza di guadagnare qualcosa sia mettendo su un proprio “parco clienti”, sia come collaboratori di un altro studio. Ma questa decisione per quanto tempo può rimanere sospesa? In altre parole, una volta superato l’esame di Stato, esiste un termine massimo entro cui iscriversi all’albo oppure tale operazione può essere effettuata anche dopo numerosi anni? I chiarimenti provengono dal recente

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decreto ministeriale che ha regolamento l’esame di abilitazione professionale (qui disponibile in allegato) [1].

Il regolamento stabilisce che, una volta concluso con esito positivo l’intero procedimento di abilitazione (che, come noto, consta di tre prove scritte e di un esame orale) la Commissione (o la Sottocommissione) distrettuale è tenuta a rilasciare il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati il quale “conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi” [2].

Proprio tale disposizione chiarisce, in via definitiva, che non esiste alcun termine di decadenza per la iscrizione all’albo, ogni volta che, superato l’esame di abilitazione, per qualsiasi motivo, personale o professionale, si dovesse decidere di non procedere immediatamente all’iscrizione stessa (per esempio sussistendo una temporanea causa di incompatibilità).

Del resto, a comprova di ciò, vi è la stessa legge professionale la quale prevede che, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo, ci sia quello del superamento dell’esame di abilitazione. La prima versione del testo di legge prevedeva la possibilità di iscrizione all’albo soltanto nei 5 anni dopo il superamento dell’esame, limite che è stato poi eliminato; per cui, una volta acquisito tale diritto per effetto del superamento con esito positivo dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, lo stesso si conserva senza potersi immaginare una (evidentemente incostituzionale) previsione di decadenza dal diritto alla iscrizione.

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