Certificati anagrafici per uso notifica senza bollo

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Autore: Redazione

19 aprile 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La notifica di atti anteriori, necessari o funzionali ad atti processuali va esente dall’imposta di bollo di 16 o 2 euro: il Comune non può pretendere la marca.

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Nessun bollo deve pagare lo studio legale che chiede al Comune l’indirizzo di residenza di una persona per uso notifica. L’importante chiarimento è stato fornito ieri dall’Agenzia delle Entrate [1].

Soprattutto grazie all’uso della Pec, la posta elettronica certificata, è diventato molto più facile, per l’avvocato, interrogare l’amministrazione comunale per ottenere il certificato di residenza di un soggetto cui deve essere notificato un atto giudiziario o spedita una raccomandata. Tuttavia, alcuni Comuni subordinano la risposta all’invio (eventualmente tramite posta) di una

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marca da bollo da 2,00 euro o addirittura, secondo altre prassi, da 16,00 per ogni foglio [2]. In alcuni casi, il mancato rilascio del bollo viene posto proprio come condizione ostativa all’informazione, in altri casi al solo certificato scritto sebbene l’amministrazione fornisca l’indirizzo oralmente. In ogni caso, il documento è necessario per consentire all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica per persone irreperibili con deposito alla casa comunale.

Grazie alla circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrate, il Comune non potrà più subordinare il rilascio del certificato di residenza, in favore degli studi legali, al pagamento dell’imposta di bollo. Ma ad una condizione: che il certificato anagrafico sia “antecedente”, “necessario” e “funzionale” ai procedimenti giurisdizionali. Quindi, deve essere strettamente collegato all’esercizio di un’azione giudiziale come, ad esempio, un processo o un’esecuzione forzata.

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Secondo infatti l’interpretazione del fisco, l’imposta di bollo non è dovuta per gli atti e provvedimenti processuali, “inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” [3]. Il legislatore non ha distinto i termini “procedimento” e “processo”, quindi ha subordinato tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo.

La prima condizione, dunque, per usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo è la natura dell’atto da notificare, che sia un atto giudiziario (per esempio una citazione) o ad esso assimilabile come ad esempio un atto di precetto.

Inoltre è necessario che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale [4]: dunque è necessario che la richiesta venga effettuata da un avvocato o da uno studio legale associato, con una menzione esplicita alle necessità giudiziarie (uso notifica).

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