Relazione extraconiugale: impossibile la testimonianza

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Autore: Redazione

19 aprile 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il testimone non può riferire se il coniuge abbia intrattenuto una relazione extraconiugale: si tratta di un concetto troppo generico.

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Si sa, i testimoni hanno un ruolo chiave in gran parte dei processi, specie in quelli di separazione e divorzio quando è necessario dimostrare che uno dei due coniugi ha tradito l’altro. In particolare, il teste risponde alle domande fatte dal giudice (su indicazione degli avvocati) in merito agli specifici fatti di cui egli è a diretta conoscenza. Ma attenzione a porre la giusta domanda poiché, se il quesito viene formulato in modo generico, la testimonianza può non essere ammessa dal giudice. E – di conseguenza – in mancanza di prova, la parte non avrà più la possibilità di dimostrare i fatti da essa sostenuti.

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Lo sa bene il tribunale di Milano che, con una recente ordinanza [1], ha stabilito una sorta di decalogo in tema di testimoni oculari sull’infedeltà coniugale. In particolare il giudice sconsiglia gli avvocati di chiedere al testimone se è a conoscenza di una relazione extraconiugale da parte di una delle parti in causa. Il concetto di “relazione extraconiugale” è eccessivamente generico perché – si legge nell’ordinanza – si può intendere in vario modo, ossia:

Insomma, il concetto di

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relazione extraconiugale è troppo generico: al teste bisogna chiedere se è a conoscenza di “fatti” e non di descrivere situazioni, dando ad esse una qualificazione personale, secondo il proprio filtro soggettivo. In buona sostanza, e detto in parole semplici, il testimone dovrà dire – per esempio – se ha visto effettivamente Tizio abbracciarsi con Caia, se ha visto Caia baciare Tizio, ecc. ma non se tra i due vi fosse un legame sentimentale, il che costituirebbe piuttosto una valutazione personale, che è un aspetto che esorbita la prova testimoniale.

Insomma, attenzione a come vengono formulate le domande ai testimoni: ad essi si può chiedere solo se siano a conoscenza di fatti specifici e la descrizione degli stessi, secondo il loro sviluppo materiale; non anche valutazioni e congetture personali – come appunto l’esistenza di una relazione extraconiugale – conseguenti all’aver assistito a tali fatti.

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