Comunione e divisione dell’eredità

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Autore: Edizioni Simone

30 aprile 2016

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Definizione della comunione ereditaria; caratteristiche e tipologie di divisione ereditaria, divisione dei debiti e dei pesi ereditari.

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La comunione ereditaria

Si ha comunione ereditaria quando al de cuius succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità.

Alla comunione ereditaria sono applicabili i principi sanciti in tema di comunione ordinaria.

Ogni coerede può cedere la propria quota, ma, comunque, deve notificare la proposta di alienazione ed il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno il diritto, se a loro conviene, di essere preferiti a parità di prezzo (art. 732 c.c.) (cd. diritto di prelazione).

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Se il coerede cede la propria quota a terzi e non compie la preventiva notificazione ai coeredi, questi hanno il diritto di riscattare dall’acquirente la quota alienata (cd. retratto successorio).

La divisione (artt. 713-768 c.c.)

La comunione ereditaria cessa con la divisione.

In seguito alla divisione il diritto che ha ogni coerede su tutto il patrimonio ereditario in ragione di una quota aritmetica si converte in diritto esclusivo su beni determinati.

La divisione cui non partecipano tutti i coeredi è nulla.

Abbiamo i seguenti tipi di divisione:

divisione amichevole o contrattuale, che ha luogo, nell’esercizio del potere di autonomia privata, con le modalità stabilite dagli stessi coeredi, sulla base dell’unanimità dei consensi;

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– la divisione giudiziale (artt. 713 ss. c.c.), che è quella deliberata ed attuata dall’autorità giudiziaria quando, mancando l’unanimità dei consensi, i coeredi (o un coerede) abbiano promosso l’azione di divisione ereditaria;

– la divisione testamentaria (art. 734 c.c.), che è quella operata personalmente e direttamente dal testatore. Tale divisione può comprendere anche la quota legittima, ma il testatore deve comunque rispettare i diritti dei legittimari. La divisione testamentaria è nulla quando il testatore nell’effettuarla abbia omesso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti.

Rimedi contro la divisione

La divisione contrattuale può essere impugnata per nullità.

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Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo, ad istanza di ciascuno dei coeredi; è esclusa, invece, l’azione di annullamento per errore (art. 761 c.c.).

Se per errore sono stati omessi dei beni, vi è un apposito rimedio: il supplemento di divisione (art. 762 c.c.): se, invece, vi è stato errore nella stima dei beni, è prevista una particolare impugnazione: la rescissione per lesione (art. 763 c.c.).

La divisione dei debiti e pesi ereditari (artt. 752-756 c.c.)

Divisibilità dei debiti ereditari

Al riguardo si deve distinguere:

– nei rapporti interni, cioè tra coeredi, vige il principio per cui i debiti ereditari si dividono fra di loro in proporzione della rispettiva quota ereditaria; è fatta salva, però, una diversa volontà del testatore che potrebbe addossare il pagamento dei debiti ad un solo coerede o ripartire l’onere dei debiti non proporzionalmente;

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– nei rapporti esterni, cioè nei confronti dei creditori, opera in assoluto il principio della divisibilità: anche quando il testatore abbia previsto una responsabilità non proporzio-nale tra i coeredi, il creditore può chiamare in giudizio ogni coerede in proporzione alla sua quota.

Eccezionali ipotesi di indivisibilità dei debiti ereditari

Ricorrono quando:

– uno dei coeredi possegga il singolo bene oggetto del debito (art. 1315 c.c.);

– l’oggetto del debito sia indivisibile (art. 1316 c.c.);

– il debito sia garantito da ipoteca gravante su un bene ereditario; in tal caso sarà tenuto al pagamento quel coerede cui è toccato il bene gravato da ipoteca, salva l’azione di rivalsa.

La divisibilità dei pesi ereditari

Si definiscono pesi ereditari gli oneri che sorgono come effetto necessario dell’apertura della successione (imposta di successione; spese giudiziali di inventario e di divisione; spese funerarie etc.) ed i legati; essi si dividono tra i coeredi allo stesso modo e con gli stessi limiti esaminati per i debiti ereditari.

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