Il concetto di famiglia

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Autore: Edizioni Simone

07 maggio 2016

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Nozione di famiglia; rapporto di coniugio, parentela (in linea retta e collaterale) e affinità.

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Il codice civile non dà una definizione della famiglia. La Costituzione (art. 29) si limita ad affermare che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». In tal senso si può dire che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità. La riluttanza del legislatore a definire la famiglia si spiega con l’impossibilità di fissare un modello uniforme di famiglia anche nell’ambito di uno stesso ordinamento: attualmente si fa riferimento alla c.d

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famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai figli.

Nel codice civile permangono forme di rilevanza della famiglia parentale (GAZZONI): nella successione legittima è rilevante la parentela entro il sesto grado; in materia di impresa familiare, sono considerati membri della famiglia non solo i parenti entro il terzo grado, ma anche gli affini entro il secondo. In via più generale può evidenziarsi l’impossibilità di attribuire un valore assoluto al concetto di famiglia, i cui connotati di relatività e storicità suggeriscono piuttosto l’opportunità, ai fini della sua individuazione, di guardare al modo in cui la relazione familiare assume rilevanza per il diritto. In questa prospettiva risulterà evidente come l’ambito delle relazioni familiari che assume giuridica rilevanza si allarga o si restringe a seconda delle esigenze e degli interessi presi di volta in volta in considerazione dalla legge.

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Coniugio, parentela, affinità

Quanto ai rapporti che legano fra di loro i componenti della famiglia, distinguiamo:

– il rapporto di coniugio, che lega marito e moglie;

– il rapporto di parentela, che costituisce, invece, un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite (genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti: art. 74) riconosciuto fino al sesto grado.

Il grado di parentela si calcola contando le persone fino allo stipite comune senza calcolare il capostipite. Così, ad esempio, i fratelli sono parenti di secondo grado (fratello, padre che non si conta, fratello); i cugini sono parenti di quarto grado (cugino, zio, nonno che non si conta, zio, cugino).

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Si distingue, poi, tra parentela in linea retta, che lega le persone che discendono le une dalle altre (es.: padre e figlio), e parentela in linea collaterale, che lega le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono le une dalle altre (es.: cugini). I fratelli, inoltre, si distinguono in germani, se derivano da comuni genitori, ed unilaterali, in caso contrario (consanguinei sono i figli dello stesso padre, uterini quelli della stessa madre);

il rapporto di affinità, che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (art. 78). Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (così suocero e genero sono affini di primo grado, il marito è affine di secondo grado col fratello di sua moglie e viceversa etc.). Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro coniuge (es.: consuoceri) per il noto principio romanistico adfines inter se non sunt adfines.

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Il rapporto di famiglia

La famiglia è la principale formazione sociale nella quale l’uomo svolge la sua personalità (secondo il dettato dell’art. 2 della Costituzione). Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status (di coniuge, figlio, padre etc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari. Nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse di ciascuno dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare.

Si ricordi, inoltre, che:

– il diritto di famiglia è regolato da numerose norme di ordine pubblico (come tali inderogabili) che limitano il principio dell’autonomia della volontà dei soggetti, caratteristico del diritto privato. Così, per esempio, un soggetto è libero o meno di sposarsi, ma se si sposa deve accettare in toto le norme che regolano l’istituto del matrimonio senza potervi apporre termini, condizioni etc.;

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– le norme che fanno capo a tale ramo del diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono prive di sanzione in quanto gli obbligati (es.: i genitori) sono indotti da principi etici, religiosi etc. a rispettare i comandi derivanti da tali norme, a prescindere da un intervento ab externo dello Stato.

Si parla a questo proposito di rapporti costituiti da diritti-doveri reciproci e di uguale contenuto: così l’educazione dei figli rappresenta, per i genitori, allo stesso tempo un diritto ed un dovere. Il riferimento a tali caratteristiche precipue del diritto di famiglia ha determinato un suggestivo accostamento della disciplina della famiglia al diritto pubblico, anche se nessuno degli argomenti addotti a sostegno della tesi indicata è apparso decisivo. Né quello relativo ai limiti posti all’autonomia privata, che si giustificano in funzione della natura degli interessi considerati quali interessi essenziali alla persona che, come tali, necessitano di una tutela di ordine pubblico; né quello concernente la peculiare inderogabilità delle norme del diritto di famiglia, non costituendo la inderogabilità un connotato tipico ed esclusivo del diritto pubblico; né, infine, quello inerente all’asserita funzione sociale delle facoltà e dei poteri che spettano ai singoli, trattandosi di poteri attribuiti in funzione dell’assolvimento di specifici doveri verso soggetti determinati (coniugi, figli etc.), e non già della realizzazione di interessi superindividuali.

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Diritti nascenti dai rapporti familiari

Dai rapporti familiari derivano, in capo ai componenti della famiglia, diritti soggettivi che si distinguono in (BIANCA):

stato familiare: è il diritto della persona al riconoscimento ed al godimento della sua posizione nell’ambito della famiglia nucleare: comprende diritti, poteri e doveri;

diritti di libertà familiare, ossia i diritti di contrarre liberamente il matrimonio e di esplicare la personalità nella famiglia;

diritti di solidarietà familiare, che consistono nelle pretese a prestazioni di assistenza, fedeltà e collaborazione;

potestà familiari, ossia il complesso dei poteri conferiti ai genitori per l’educazione e l’istruzione del minore e per la cura dei suoi beni.

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I diritti familiari presentano caratteristiche del tutto particolari; tali diritti, infatti, sono:

– assoluti: possono, cioè, esser fatti valere erga omnes;

– indisponibili: non possono essere oggetto di negoziazione;

– imprescrittibili: anche se non sono esercitati non cadono mai in prescrizione;

– personalissimi: possono essere esercitati solo dal titolare (unica eccezione è il cd. matrimonio per procura);

– di ordine pubblico: retti cioè da norme imperative, inderogabili da parte dei privati;

– oggetto di una particolare tutela penale, in quanto il codice penale prevede numerosi delitti contro il matrimonio, la morale familiare etc. (cfr. artt. 556 – 574 c. p.).

La normativa inerente al diritto di famiglia consta sia di istituti a carattere personale (matrimonio, filiazione etc.) sia di istituti a carattere patrimoniale (es.: alimenti).

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La riforma del diritto di famiglia

Con la L. 19 maggio 1975, n. 151 il legislatore, tenendo conto del principio dell’eguaglianza giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del codice civile in aperto contrasto con la Costituzione e dando attuazione all’impostazione già in precedenza delineata dalla Corte Costituzionale. Punti qualificanti della riforma sono stati:

– la completa parità giuridica (oltre che morale) dei coniugi (art. 143);

– il riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli legittimi (art. 566);

– un più incisivo intervento del giudice (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni) nella vita della famiglia (artt. 145 e 155);

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– la scomparsa dell’istituto della dote e del patrimonio familiare;

– l’istituzione della comunione legale dei beni fra i coniugi (artt. 159 e ss.) come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione);

– la potestà esercitata da entrambi i genitori (cd. potestà parentale o genitoria) subentrata alla patria potestà e, infine, la cd. potestà bigenitoriale (L. 8-2-2006, n. 54), intesa come diritto-dovere dei genitori ad essere presenti nella vita dei figli;

– la qualifica di erede, e non di usufruttuario ex lege, conferita al coniuge superstite (artt. 581 e ss.). A queste innovazioni si è giunti dopo che, a seguito di numerosi convegni di studi, proposte di legge, interventi decisionali della Corte Costituzionale, si era rilevata la assoluta inadeguatezza, ai tempi non meno che al dettato costituzionale, delle norme del codice del 1942.


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