Stalking anche il corteggiamento ossessivo e continui mazzi di fiori
Stalking il corteggiamento oppressivo: per la Cassazione anche l’invio dei fiori, se non gradito, è un atto persecutorio: la circostanza che la donna sia stata costretta ad andare a vivere dalla madre è sufficiente.
Con due recenti sentenze la Cassazione ha chiarito che anche il corteggiamento ossessivo, come quello consistente in ripetuti mazzi di fiori inviati a casa, può integrare il reato di stalking.
Con una prima pronuncia [1], la Corte ha ritenuto che il comportamento della donna, costretta a lasciare casa propria e ad andare a dormire dalla madre, per sfuggire al pressing ossessivo di un uomo, è chiaro e palese segnale dell’esistenza del reato: reato che scatta, infatti, quando la vittima è costretta a
Con la seconda sentenza [2], la Corte se la prende con le forme di corteggiamento anche maldestro, qualora travalichino i limiti che sono loro proprie, anche nel rispetto della persona corteggiata: si tratta, insomma, del pressing che assume il carattere di estrema ed allarmante molestia, tesa a piegare la donna, a perseguitarla, a invadere la vita di costei con la sua presenza.
È comunque necessario che la donna abbia dimostrato un fermo disinteresse verso l’uomo, sia pure occasionalmente ringraziandolo per i regali e i mazzi di fiori.
Spesso il reato di stalking si risolve in una serie di comportamenti che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa, e che la assumono invece per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non la gradisce, rendendola insopportabile. Come appunto recapitare delle rose.