Matrimonio e libertà matrimoniale

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Autore: Edizioni Simone

07 maggio 2016

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Il matrimonio come atto e come rapporto: matrimonio civile, canonico e concordatario; libertà matrimoniale e tutela.

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Il matrimonio è, secondo l’ordinamento giuridico vigente, l’atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e per causa la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.

La nozione di causa del matrimonio è confermata da una sentenza della Cassazione (n. 3177 del 7-10-1975) nella quale si legge: «la funzione del matrimonio è da rinvenirsi nella costituzione di una comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi».

Si suole distinguere:

— il matrimonio come atto è il consenso che, nelle forme proprie della celebrazione del matrimonio, due persone si scambiano dando, così, origine ad una famiglia legittima;

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— il matrimonio come rapporto dà vita al rapporto coniugale che perdura fino allo scioglimento del matrimonio (GALGANO) e che fa sorgere particolari diritti e doveri in capo ai coniugi.

Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato o dal diritto civile ovvero dal diritto canonico. Esiste poi il matrimonio concordatario con il quale si attribuiscono effetti civili alla unione celebrata secondo il rito cattolico. Così, in base al Concordato del 1929 tra lo Stato e la Chiesa, confermato con l’accordo di revisione del 18 febbraio 1984 (Nuovo Concordato), i cittadini possono scegliere tra:

— il matrimonio civile, celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile;

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— il matrimonio canonico, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico;

— il matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ma regolarmente trascritto nei registri di stato civile.

Il matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico non costituisce una ulteriore forma di matrimonio: il ministro del culto agisce in tal caso come persona delegata dall’autorità dello Stato, per cui il matrimonio così celebrato è un matrimonio civile totalmente sottoposto alla legge dello Stato. È ovvio, peraltro, che gli effetti civili del matrimonio acattolico siano in ogni caso subordinati alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

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Il matrimonio come rapporto, invece, è regolato unicamente dal diritto civile: una volta scelta liberamente la forma di celebrazione, la società coniugale rimane disciplinata esclusivamente dalle leggi civili.

Discussa è la natura giuridica del matrimonio. Le principali concezioni formulate in proposito sono:

— la teoria pubblicistica: individua nella celebrazione del matrimonio un atto amministrativo, emanato dall’ufficiale di stato civile. Il consenso dei nubendi è un mero presupposto di legittimità di esso. In tal senso, pertanto, il matrimonio sarebbe un atto sovrano dello Stato;

— la teoria contrattuale: è sostenuta dai canonisti i quali ritengono che il matrimonio costituisca ad un tempo

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un sacramento ed un contratto tra le parti;

— la teoria negoziale: ritiene che il matrimonio sia un negozio giuridico bilaterale (BIANCA) che si perfeziona con il consenso dei nubendi, o, secondo alcuni, plurilaterale, in quanto per il suo perfezionamento è necessaria anche la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile;

— la teoria della fattispecie complessa: è sostenuta dalla dottrina prevalente che pone in rilievo come il matrimonio costituisca una fattispecie particolare, in cui intervengono tre soggetti, di cui uno pubblico (l’ufficiale di stato civile), che dà luogo da un lato ad un negozio giuridico bilaterale, dall’altro ad un atto amministrativo (TORRENTE, GAZZONI). In particolare si tratterebbe di un «atto complesso a complessità ineguale» (MESSINEO).

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La libertà matrimoniale

Nel nostro sistema giuridico vige un principio di ordine pubblico che tutela la libertà matrimoniale.

Data l’importanza dell’impegno che i nubendi contraggono con il matrimonio, è necessario, infatti, che sia garantita la massima libertà di essi all’atto della costituzione del vincolo (liberas nuptias esse placuit).

A questo principio è informata tutta la disciplina del matrimonio. In particolare — osserva RESClGNO — «sul piano civile la libertà delle nozze appare garantita:

— dall’illiceità della condizione testamentaria impeditiva del matrimonio (art. 636);

— dallo sfavore per la mediazione matrimoniale;

— soprattutto, dal regime della promessa di matrimonio.

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