Oltraggio a pubblico ufficiale solo se ci sono testimoni

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L’offesa al poliziotto o al vigile deve essere potenzialmente udibile da altre persone, quindi compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico.

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Un’offesa a un vigile, un carabiniere, un poliziotto, un dipendente del Comune o qualsiasi altro pubblico ufficiale, se fatta in assenza di testimoni, e quindi “a tu per tu”, in un luogo ove non possa essere udita da altri soggetti presenti, non fa scattare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: è quanto chiarito dalla Cassazione [1] sulla scorta dell’interpretazione della norma del codice penale modificata dal 2009 [2].

Il codice penale – è bene ricordarlo – sanziona chiunque, in un luogo pubblico (una strada) o comunque aperto al pubblico

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(per esempio il parcheggio di un centro commerciale o l’ufficio del Comune), offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale.

Ma non è solo il luogo, e quindi la presenza di testimoni, a far scattare il reato. Sono necessari altri due presupposti:

In tutti gli altri casi in cui non ricorrono tali elementi, non si potrà più punire la condotta come oltraggio al pubblico ufficiale, e quindi penalmente, ma tutt’al più andranno verificati i presupposti dell’illecito di

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ingiuria, illecito che – come noto – è stato ormai depenalizzato e costituisce solo un motivo di risarcimento del danno a seguito di causa civile (il giudice però potrà applicare, a termine del giudizio, anche una multa da pagare allo Stato).

I testimoni

La presenza di persone che, seppur presenti nelle adiacenze, possano aver sentito l’offesa è condizione essenziale perché si possa essere puniti per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo la Cassazione, è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale “possano essere udite dai presenti” perché scatti il penale. Infatti, il bene giuridico fondamentale tutelato dal codice penale è il buon andamento della pubblica amministrazione, per cui “già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo – mentre compie un atto del suo ufficio – perché gli fa avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione della quale fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie”.

Non è necessario che i testimoni sentano effettivamente le parole oltraggiose, bastando che abbiano la possibilità di udirle o, comunque, di rendersi conto del comportamento oltraggioso, in quanto la presenza di testimoni è condizione atta a rendere più impegnativa la prestazione del pubblico ufficiale.

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