Come funziona il pignoramento se il condominio ha debiti

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Autore: Redazione

01 giugno 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Crediti dei fornitori verso il condominio: la responsabilità di chi non paga le quote condominiali e di chi, invece, le paga.

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Tutte le volte in cui il condominio matura un debito per non aver pagato uno dei fornitori, il creditore ha diritto di pignorare il conto corrente del condominio stesso; tuttavia, qualora il conto dovesse essere vuoto o in rosso, al creditore non resterebbe che aggredire i beni dei singoli proprietari degli appartamenti. Le regole relative a quest’ultima possibilità sono tuttavia cambiate nel 2012, con l’approvazione della riforma del condominio e a illustrarle è una recente sentenza del Tribunale di Monza [1]. La legge, infatti, impone di agire prima nei confronti dei condomini morosi e poi di quelli in regola con i pagamenti mensili. Ma procediamo con ordine.

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Ribadiamo innanzitutto che, secondo la giurisprudenza consolidata già formatasi sul punto, il creditore è libero di pignorare immediatamente il conto corrente del condominio anche senza prima aver agito verso i proprietari degli appartamenti. Quindi, il fornitore ha un pieno diritto di scelta che non può essere sindacato, potendo ben prediligere il blocco del conto corrente che non il pignoramento mobiliare o immobiliare nei confronti dei singoli proprietari.

Il punto, però, è che molto spesso il conto corrente risulta vuoto proprio per via della morosità dei condomini. Che potrà fare, allora, il creditore? La legge gli consente di rivolgersi ai singoli proprietari: il che vuol dire, concretamente, avviare un

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pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione di ogni singolo condomino oppure pignorare lo stesso appartamento (nel caso di importi particolarmente elevati che giustifichino il ricorso alla procedura immobiliare, più lunga e costosa).

Senonché, nella scelta dei condomini da aggredire per primi, il creditore non ha libertà di scelta, ma deve seguire la nuova regola dettata dal codice civile [2]: prima si deve rivolgere verso i morosi e poi verso quelli in regola coi pagamenti. A tal fine, l’amministratore deve fornire al creditore un elenco aggiornato di tutti i condomini che non hanno ancora versato la propria quota millesimale relativa alla specifica spesa che ha generato il debito in questione verso il fornitore.

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I creditori, dunque, non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver tentato il pignoramento nei confronti degli altri condomini: solo qualora tale tentativo non dovesse sortire esisti positivi, a rischiare il pignoramento è anche chi ha già versato la propria quota di spese condominiali.

In ogni caso, il creditore non potrà esigere, da ciascuno dei condomini, il pagamento integrale del credito vantato, ma solo la rispettiva quota millesimale.

Il creditore del condominio, ottenuto il decreto ingiuntivo o la sentenza di condanna verso il condominio, dovrà quindi attendere che l’amministratore gli fornisca i dati dei condòmini non in regola con i pagamenti (di fronte all’eventuale inadempimento dell’amministratore potrà agire giudizialmente per ottenere i dati richiesti), così da poter richiedere il pagamento pro quota al condomino moroso. In altre parole, prima di poter legittimamente chiedere il pagamento al condomino in regola con i pagamenti, il creditore deve dimostrare di aver già intrapreso tutte le procedure (come il pignoramento di beni mobili, immobili e presso terzi come il conto o lo stipendio) nei confronti del condomino moroso.

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