Cosa è il termine essenziale?

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Autore: Edizioni Simone

14 giugno 2016

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Inadempimento contrattuale e termine essenziale: la clausola con cui viene stabilito il termine ultimo entro cui adempiere oltre il quale il contratto si considera risolto.

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Un strumento posto a tutela delle parti obbligate è il cd. termine essenziale, decorso il quale, in caso di inadempimento, il contratto si considera risolto.

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s’intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

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Non è sufficiente che nel contratto sia stabilito un termine per adempiere, ma deve essere espressamente indicata la sua essenzialità. In mancanza, ove dalla lettera del contratto il termine risultasse puramente indicativo, non si potrebbero rinvenire gli estremi dell’essenzialità, con conseguente impossibilità di rientrare nell’ambito di operatività della norma in esame. Infatti, la Cassazione ha affermato che “il carattere essenziale del termine non può desumersi dalla mera locuzione di stile “entro e non oltre” che lo abbia accompagnato, in quanto tale indicazione vale di per sé soltanto a fissare una data e non è significativa della improrogabilità di detto termine che va accertata, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni dell’oggetto del contratto, la cui utilità economica perseguita dalle parti andrebbe perduta a causa dell’inutile decorso del termine pattuito” (Cass., 18 giugno 1999, n. 6086).

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Quindi secondo: Cass., 29 agosto 1997, n. 8233

Il termine si deve ritenere essenziale “quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti, anche senza l’uso di formule sacramentali, ovvero dalla natura e dall’oggetto del contratto, la cui utilità economica andrebbe perduta per effetto dell’inutile decorso del termine pattuito”.

La natura non essenziale del termine di adempimento stabilito dalle parti impedisce la configurabilità della risoluzione di diritto del contratto, ma non esclude che l’inosservanza del termine previsto dalle parti, laddove superi ogni ragionevole limite di tolleranza (valutazione che sarà poi effettuata dal giudice di merito) in relazione all’oggetto del contratto e alla natura del medesimo, possa costituire di per sé un inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento secondo le norme generali.

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Occorre precisare che nulla vieta, come detto sopra, che il creditore, nell’ambito delle facoltà connesse all’esercizio dell’autonomia privata, possa accettare l’adempimento tardivo della prestazione, successivo alla risoluzione di diritto del contratto per mancato adempimento entro il termine essenziale, rinunciando agli effetti della stessa, ritenendo più conforme ai propri interessi l’esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo (Cass., 28 giugno 2004, n. 11967 e Cass., 3 luglio 2000, n. 8881).

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