Abuso edilizio: il permesso in sanatoria non evita la demolizione

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Autore: Redazione

26 giugno 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Perché un’opera costruita senza permesso possa essere sanabile è necessario che essa sia conforme al piano regolatore sia al momento della sua edificazione che al momento in cui viene presentata la domanda di permesso in sanatoria.

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Non basta il semplice rilascio del permesso di costruire in sanatoria per evitare la demolizione dell’opera abusiva: il giudice, infatti, per salvare il manufatto costruito in violazione delle norme urbanistiche, deve entrare nel merito del permesso stesso e verificare che esso sia legittimo, ossia rilasciato secondo le forme e nei casi previsti dalla legge. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].

La sanatoria dell’immobile abusivo

La legge

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[2] stabilisce che, tutte le volte in cui qualcuno costruisce un manufatto senza aver prima ricevuto il permesso di costruire, può chiedere il cosiddetto permesso in sanatoria; ma detta sanatoria può essere concessa solo qualora le opere costruite abusivamente dal cittadino siano conformi alla disciplina urbanistica (piano regolatore) vigente:

A lungo si è creduto si potessero sanare le opere nate inizialmente in contrasto con il piano regolatore se quest’ultimo dopo è mutato e ha reso possibili dette opere. È quella che è stata definitiva sanatoria giurisprudenziale o impropria

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. In base a tale teoria sono state ritenute sanabili le opere che, nate non conformi alla disciplina urbanistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione, lo siano divenute successivamente; ciò perché – si diceva – sarebbe insensato demolire quando, a demolizione avvenuta, dette opere potrebbero essere legittimamente consentite.

Si tratta però di un orientamento minoritario che ormai è stato definitivamente superato; la giurisprudenza ha infatti escluso l’ammissibilità della sanatoria giurisprudenziale poiché la sua applicazione non è prevista da alcuna legge.

È quindi da escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere inizialmente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta “

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sanatoria giurisprudenziale”, siano divenute conformi alle norme edilizie o agli strumenti di pianificazione urbanistica poiché questi, nel tempo, sono cambiati.

Questo significa che, se al momento della sua edificazione, l’opera non è conforme allo strumento urbanistico vigente in quel momento, ma quest’ultimo poi cambia, ammettendo detto tipo di opere, non è possibile la sanatoria.

Perché un’opera costruita senza permesso possa essere sanabile è necessario che essa sia conforme al piano regolatore sia al momento della sua edificazione che al momento in cui viene presentata la domanda di permesso in sanatoria.

Pertanto, concludendo, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non viene meno in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria: il giudice deve prima controllare la legittimità dell’atto di concessione della sanatoria medesima sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

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