Mancata cancellazione da newsletter: che fare?

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Autore: Redazione

29 giugno 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Privacy e trattamento dei dati personali: in caso di invio di richiesta di cancellazione da una newsletter e mancata cancellazione è consentito il ricorso al Garante della Privacy e al giudice di pace per il risarcimento.

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Inseriti volontariamente o, a volte, contro la nostra stessa volontà e all’insaputa, ci troviamo spesso iscritti in newsletter dalla quali risulta, a volte, difficile cancellarsi, un po’ perché non è sempre chiaro il meccanismo di cancellazione, un po’ perché – nonostante la richiesta – le email continuano ad arrivare ugualmente. Tuttavia in caso di mancanza cancellazione da una newsletter sono numerose le tutele che ha il cittadino per far valere i propri diritti. Eccoli elencati in questa breve scheda.

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Come cancellarsi da una newsletter?

Il sistema più facile e immediato per cancellarsi da una newsletter è di ricercare, all’interno di essa, il link per la cessazione del servizio. A volte il comando è scritto in inglese (unsubscribe che significa “annulla l’iscrizione”) o con un testo particolarmente piccolo affinché si confonda e l’utente non lo percepisca immediatamente.

Qualora non dovesse essere presente tale link, si può tentare di rispondere alla stessa email, chiedendo espressamente la cancellazione dal servizio. Spesso, però, i servizi di newsletter non sono abilitati alla risposta: in tal caso, la vostra mail non verrebbe mai recapitata. Non resta, allora, che collegarsi con il sito a cui approdano i link della newsletter e accedere alla voce “

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contatti”. Lì sarà opportuno inviare una mail (eventualmente accompagnandola da una telefonata) con la richiesta di cancellazione dalla newsletter. La richiesta non deve rispettare forme prestabilite o sacramentali; l’importante è indicare l’indirizzo email (o gli indirizzi email) di cui si chiede la cancellazione. La domanda può essere genericamente rivolta al “titolare” o al “responsabile” del trattamento dei dati personali. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, ed in taluni casi anche oralmente.

Inoltre, all’atto della cancellazione è diritto del cittadino chiedere al gestore del servizio come sia venuto in possesso dei suoi dati personali, ossia della sua email. La richiesta può essere presentata nella stessa email con cui viene richiesta la cancellazione. Il titolare del servizio dovrà chiarire come abbia acquisito il consenso del titolare dei dati al trattamento degli stessi. Se la risposta non dovesse essere convincente o veritiera, o dovesse rivelare un illecito, è possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere un risarcimento (v. dopo).

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Come fare in caso di mancata cancellazione dalla newsletter?

Se i sistemi illustrati al punto precedente non dovessero sortire esito o il gestore del servizio non dovesse processare la richiesta o non dovesse essere presente alcun modulo o indirizzo email al quale inviare la richiesta di cancellazione della newsletter non resta che rivolgersi alle autorità. In particolare è possibile avviare un reclamo in via amministrativa al Garante della Privacy o un atto di citazione per il risarcimento dei danni e la cessazione della molestia al Giudice di Pace.

In entrambi i casi, è diritto di ogni cittadino chiedere la cancellazione da una newsletter; questo perché anche la email

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personale rientra tra i cosiddetti “dati personali” protetti dal Codice del consumo [1]. Pertanto:

Il ricorso al Garante della Privacy per la cancellazione dalla newsletter

Se il responsabile del trattamento dei dati non cancella l’email dalla newsletter ci si può rivolgere al Garante della Privacy.

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È possibile – ma non obbligatorio – utilizzare a tal fine l’apposita modulistica reperibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: il titolare dell’email infatti può esercitare i propri diritti con una richiesta rivolta al Garante, senza particolari formalità.

Il ricorso al giudice di Pace

In caso di mancato adempimento alla richiesta di cancellazione alla newsletter è possibile presentare una citazione al giudice di Pace per ottenere il risarcimento del danno. In tal caso, però, l’onere della prova è estremamente rigoroso e la semplice email potrebbe non essere considerata come un valido elemento per dimostrare l’invio della richiesta. È pertanto consigliabile spedire la richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. e conservare l’avviso di ricevimento.

Il risarcimento, non potendo essere quantificabile nel suo preciso ammontare (trattandosi di danno non patrimoniale) verrà liquidato dal giudice in via “equitativa” ossia secondo quanto allo stesso appaia giusto e congruo (di norma tra 300 e 1.000 euro). Il ricorso può essere presentato anche senza la presenza di un avvocato: il cittadino, infatti, può stare in giudizio personalmente tutte le volte in cui il valore della causa non ecceda 1.100 euro.

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