Contratto normativo, per adesione e per moduli o formulari

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Autore: Edizioni Simone

02 luglio 2016

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Diritto civile, alcune categorie di contratti: i contratti normativi, contratti per adesione e contratti conclusi mediante moduli o formulari.

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Contratto normativo

Il contratto normativo è quell’atto con il quale le parti non dispongono direttamente dei loro interessi, ma fissano la disciplina vincolante per futuri contratti che saranno eventualmente stipulati o tra i soggetti stessi che hanno dato vita al contratto normativo, ovvero tra altri soggetti componenti di categorie, classi o gruppi, dei quali i partecipanti alla conclusione del contratto normativo abbiano avuto la rappresentanza. Da quanto detto si deduce che gli effetti essenziali del contratto normativo sono:

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— la preventiva determinazione della materia negoziale;

— la libertà assoluta delle parti di stipulare i futuri contratti, libertà che differenzia il contratto normativo da quello preliminare (così Cass. 9 giugno 1968, n. 2096).

Per quanto concerne in particolare la natura giuridica dei contratti (o meglio accordi) normativi, la dottrina è divisa:

— alcuni (MIRABELLI e GAZZONI) li considerano atti contrattuali in quanto modificano una situazione preesistente vincolando le parti a tenere una determinata condotta nell’ipotesi che esse successivamente pongano in essere altri atti;

— MESSINEO invece esclude che si tratti di contratto in senso proprio, ritenendo che non possa essere contenuto di contratto il porre norme per rapporti futuri, giacché, ai sensi dell’art. 1321, il contratto incide direttamente su rapporti attuali.

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I contratti per adesione

La produzione in serie di beni e di servizi, destinati ad una massa di consumatori, utenti e clienti, ha imposto alle grandi imprese, anche per esigenze di economicità nella gestione, di accelerare la stipulazione dei contratti (cd. contratti di serie). Caratteristica dei contratti standard è la predisposizione, in tutto o in parte, del contenuto del contratto da parte di uno solo dei contraenti: si parla perciò anche di contratti per adesione avendo riguardo alla condizione del contraente economicamente più debole che si limita a prestarvi adesione. È utile precisare che in tali ipotesi normalmente manca la fase delle trattative, anche se non può escludersi che qualche clausola possa essere contrattata.

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Le condizioni generali di contratto sono le «clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali» (BIANCA); si tratta, quindi, di condizioni destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. Il predisponente è solitamente un imprenditore che ha interesse a mantenere uniforme la contrattazione con la sua clientela: di fatto il contenuto di tali contratti viene imposto ai consumatori, i quali aderiscono ad un regolamento che non possono negoziare. La disciplina legislativa mira a proteggere il contraente più debole sotto un duplice profilo:

le condizioni generali di contratto sono valide nei confronti dell’altro contraente soltanto se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, co. 1°). In realtà, secondo la dottrina più recente (MIRABELLI) l’art. 1341, co. 1° impone ad entrambe le parti un onere affinché le clausole siano efficaci:

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— al predisponente un onere di conoscibilità, nel senso che egli è tenuto a rendere le clausole conoscibili alla controparte attraverso mezzi idonei di comunicazione;

— alla controparte un onere di diligenza, nel senso che questa è tenuta ad accertare la sussistenza ed il contenuto delle clausole uniformi. Anzi, secondo alcuni autori (IUDICA-ZATTI) la norma finisce per favorire colui che ha predisposto il contratto, in quanto su di lui non grava l’onere di procurare all’altra parte l’effettiva conoscenza delle condizioni generali, ma solo l’onere di assicurare una loro possibile conoscenza;

le clausole vessatorie, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, devono essere approvate separatamente per iscritto, affinché su di esse sia richiamata l’attenzione di chi vi aderisce. La ratio di tale disposizione (art. 1341, co. 2) va ravvisata nell’esigenza di evitare che le imprese approfittino della disattenzione dei clienti per imporre loro, senza che se ne rendano ben conto, condizioni particolarmente gravose. Le clausole vessatorie sono tassative, ossia sono solo quelle indicate dalla norma (es.: limitazione di responsabilità, clausole compromissorie, deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria); tuttavia, la giurisprudenza tende ad ampliare la portata di tali clausole.

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Secondo la dottrina prevalente, il difetto della specifica approvazione per iscritto comporta la nullità; per BIANCA, invece, è preferibile parlare di inefficacia, cosicché la sanzione non colpisce l’intero contratto, come potrebbe accadere in applicazione dei principi in tema di nullità parziale.

I contratti conclusi mediante moduli o formulari

L’art. 1342 stabilisce che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario, qualora siano incompatibili con esse ed anche se queste ultime non siano cancellate. È il caso del cd. contratto-tipo, il quale racchiude l’intero schema contrattuale, ed è utilizzabile mediante il riempimento dei punti in bianco e la sottoscrizione.

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