Alcoltest: come contestare la multa e il procedimento penale
Guida in stato di ebbrezza: se l’etilometro segna “volume insufficiente” il procedimento penale deve concludersi con l’assoluzione.
Una sentenza della Cassazione, particolarmente garantista nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, rischia di diventare una facile scusa per contestare la multa e il procedimento penale; difatti la prova del cosiddetto “palloncino” (o meglio chiamato alcoltest) può essere facilmente contestata se il risultato dell’apparecchio elettronico risulta essere “volume insufficiente”, il che capita quando l’automobilista soffia in modo insufficiente nel boccale dell’etilometro, fornendo poca aria per poter effettuare il controllo del quantitativo di alcol nel sangue.
Indice
Volume insufficiente: soffiare poco salva dalla multa?
In passato l’orientamento della Cassazione si era mostrato più rigido nei confronti dei furbetti del palloncino che, per falsare il risultato della prova, soffiavano poca aria all’interno dell’etilometro. I giudici avevano infatti ritenuto che la misurazione effettuata dall’alcoltest si deve considerare ugualmente valida anche se il conducente ha soffiato un volume d’aria insufficiente [1]. In pratica, secondo tale orientamento, per quelli che tentano di imbrogliare il test dell’alcol, si possono configurare due diverse ipotesi:
- o la multa si considera ugualmente valida se la quantità di aria è comunque sufficiente a consentire all’apparecchio di restituire un risultato apprezzabile;
- oppure il comportamento dell’automobilista viene bollato come rifiuto a sottoporsi all’alcoltest e, in questi casi, si applica la sanzione più grave. Sempre ovviamente che l’interessato non produca un valido certificato medico dal quale si evinca una effettiva patologia respiratoria.
Quando l’alcoltest è nullo
Con la sentenza dello scorso 7 giugno [2], invece, la Cassazione sovverte la precedente interpretazione e avverte: se il tasso di alcol nel sangue è sopra la norma, ma gli scontrini danno “volume insufficiente”, l’alcoltest è nullo e, quindi, con esso anche la multa. Risultato: il procedimento penale deve chiudersi con la dichiarazione di innocenza dell’imputato.
Nello specifico, i giudici precisano che, in tema di alcoltest, qualora entrambi gli scontrini rilasciati dall’etilometro indichino la dicitura “volume insufficiente” pur indicando la quantità di alcol presente nel sangue, il giudice, se vuole condannare l’automobilista, deve fornire una valida motivazione delle ragioni per le quali l’insufficienza del volume di aria non ha invalidato il risultato del test; tale motivazione non può però limitarsi alla semplice dichiarazione che la presenza di un risultato numerico sull’apparecchio ne dimostra il corretto funzionamento. Insomma, secondo la sentenza in commento, la dicitura “
Inoltre la sola presenza dell’alito vinoso non basta a ritenere colpevole l’automobilista del reato in esame. Gli agenti ben potrebbero eseguire altri accertamenti vista la stranezza registrata. O se ritengono che, volontariamente, l’automobilista abbia immesso poca potenza nel soffiare nell’apparecchiatura, ben potrebbero incriminare l’imputato per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Al contrario, prendere per buoni i risultati forniti dalle misurazioni nonostante siano concomitanti con la dicitura “volume insufficiente” rende la multa facilmente impugnabile.
Insomma, per i giudici la dicitura “volume insufficiente” riportata sugli scontrini dell’alcoltest può non bastare ad affermare la responsabilità penale del conducente, anche in presenza di elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, l’andatura a zig zag e gli occhi lucidi.
Per raggiungere la ragionevole certezza circa la responsabilità del conducente per guida in stato di ebbrezza è necessario dimostrare in giudizio il corretto funzionamento dell’etilometro, non essendo sufficienti motivazioni generiche.
Le conseguenze della sentenza
La sentenza in commento è particolarmente importante, perché sposta anche l’onere della prova a favore dell’automobilista: non sarà più quest’ultimo, nel difendersi dalla contravvenzione o nel procedimento penale, a dover provare il mancato funzionamento dell’etilometro, ma l’accusa che dovrà dimostrarne l’efficienza.
Anche la valutazione degli indici sintomatici diventa più rigorosa. Se da un lato è possibile contestare la guida in stato di ebbrezza anche senza l’uso dell’alcoltest, solo l’osservazione del comportamento dell’automobilista e delle sue condizioni psicofisiche deve comunque condurre oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione che il conducente abbia superato la soglia più grave. Non bastano alito vinoso e guida incerta a raggiungere la prova se il volume d’aria espirato è insufficiente a determinare la soglia più alta.