La prescrizione del bollo auto

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Autore: Redazione

18 luglio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella di Equitalia. Passaggio di proprietà e perdita di possesso.

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Se non sei in regola con il bollo auto e non hai pagato gli arretrati è possibile che ti arrivi a casa una cartella di pagamento di Equitalia per chiederti di sanare la morosità: tuttavia spesso Equitalia si muove in ritardo e quando ormai il diritto alla riscossione è prescritto.

La prescrizione del bollo auto, infatti, è più breve di quella degli altri tributi poiché è di solo tre anni; dunque è facile che si prescriva il pagamento degli arretrati in quanto l’azione di accertamento del debito richiede tempi di verifica a volte per via delle inefficienze delle pubbliche amministrazioni.

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Capita anche spesso che il bollo auto venga richiesto quando non dovuto, ossia per periodi in cui l’auto è stata già venduta o rubata. Ma procediamo con ordine e verifichiamo cosa fare in caso di bollo auto non dovuto perché prescritto o perché si è perso il possesso dell’auto.

Quando si prescrive il bollo auto?

Il

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bollo auto non pagato non è più dovuto se caduto in prescrizione. Quindi, dopo la prescrizione ogni richiesta di pagamento è illegittima e il contribuente non è tenuto a versare l’imposta richiesta. Se la pretesa di pagamento si dovesse materializzare in atti di pignoramento, l’interessato può ricorrere al giudice per come a breve vedremo.

Il bollo auto si prescrive dopo tre anni senza che, entro tale termine, sia arrivato un sollecito di pagamento o una cartella di Equitalia.

Il termine però non decorre dal momento in cui la tassa è dovuta, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per esempio, se il pagamento del bollo 2016 scade a luglio, i tre anni iniziano a decorrere a partire dal 1° gennaio 2017 e, quindi, scadono il 31 dicembre 2019.

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Perché però si possa dire compiuta la prescrizione, in tale periodo di tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate (solo per le Regioni in cui la riscossione del bollo è rimessa a quest’ultima) non devono aver notificato al contribuente alcuna richiesta di pagamento, la quale avrebbe altrimenti la capacità di interrompere la prescrizione e farla decorrere da capo a partire dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2019, ma la Regione invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 15 luglio 2017, la prescrizione si compie il 15 luglio 2020.

Se il contribuente non riceve la notifica della cartella esattoriale di Equitalia

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entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nulla è più dovuto dall’automobilista. In buona sostanza, la cartella di pagamento di Equitalia deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Diversamente si compie la prescrizione.

Anche la notifica della cartella di pagamento di Equitalia è un atto che può interrompere la prescrizione. Ma è necessario – come appena detto – che essa arrivi prima che il bollo si sia già prescritto, altrimenti è tardiva e illegittima.

Le ipotesi che si possono verificare sono quindi due:

Entro quando può arrivare la cartella di pagamento per il bollo auto?

Oltre al

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termine di prescrizione (che abbiamo visto essere di 3 anni) il fisco deve rispettare anche un termine di decadenza che invece è di 2 anni. In pratica, Equitalia deve notificare al contribuente la cartella esattoriale entro due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo. Per verificare il rispetto di tale termine, il contribuente può trovare indicata la data di consegna del ruolo nel dettaglio della cartella di pagamento che gli è stata notificata.

Per esempio: se il bollo auto, dovuto per l’anno 2012, viene iscritto a ruolo dalla Regione nel 2013 ed Equitalia, nel 2016 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, si verifica la

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decadenza dal termine e la cartella, se notificata, è nulla.

Sintetizzando quando sino ad ora detto, la cartella di Equitalia deve arrivare entro:

Che fare se il bollo auto non si è prescritto?

Qualora non si siano ancora compiuti i tre anni di prescrizione (decorrenti, come detto, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto), il contribuente può ravvedersi al mancato pagamento del bollo. In pratica, è possibile

– il ravvedimento operoso

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da presentare entro massimo un anno;

– se si paga nei primi 14 giorni, si applica una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se si paga al 14° giorno scatta una sanzione dello 1,4%;

– dal 15° al 30° giorno, la sanzione si riduce a 1/10; pertanto si paga una maggiorazione pari all’1,5%;

– dal 30° al 90° giorno la sanzione scende al 1,67%;

– dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è pari al 3,75%.

Se il ritardo è superiore a un anno, non si può più usufruire del ravvedimento operoso e si applica la multa vera e propria pari al 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.

Che fare se la cartella per il bollo auto è illegittima?

Contro la cartella illegittima di Equitalia notificata per un bollo ormai prescritto, ci si può difendere in tre modi:

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Dopo quanto tempo si prescrive la cartella di Equitalia per il bollo auto?

Anche la cartella di Equitalia, notificata per bollo auto, ha un suo termine di prescrizione che è sempre di

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tre anni. In questo caso, al decorso di tale termine, il contribuente non è più tenuto a pagare alcunché anche se la cartella era stata inizialmente notificata nei termini, ossia prima del compimento della prescrizione del bollo.

In altre parole, e detto in modo più chiaro, Equitalia, dopo aver notificato la cartella esattoriale per il bollo auto non pagato, deve agire nei confronti del contribuente entro tre anni, dopo i quali non può fare più nulla. “Agire” significa:

Che fare se la cartella di Equitalia si prescrive?

Qualora la cartella di Equitalia “scada”, ossia si

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prescriva per decorso dei tre anni non è più possibile presentare l’istanza di sospensione (che abbiamo visto nel precedente paragrafo in cui abbiamo parlato della cartella notificata a prescrizione del bollo già avvenuta): infatti tale istanza va presentata – come detto – entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Dunque, il contribuente si può difendere solo in due modi:

Come difendersi se Equitalia iscrive il fermo auto?

Nei 30 giorni successivi all’invio dell’avviso di pagamento, il contribuente può dimostrare che l’auto è necessaria per il lavoro di impresa o per la professione e chiedere, con un’istanza indirizzata a Equitalia, di non iscrivere il fermo auto sul mezzo. A tal fine sarà necessario dare prova di ciò mediante la documentazione contabile che dimostri che l’auto è iscritta nei

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beni ammortizzabili e registrata, in contabilità, come bene strumentale.

In alternativa, il contribuente può chiedere, prima dell’iscrizione del fermo, la rateazione del debito (ossia la dilazione) che, per morosità fino a 50mila euro, deve essere accolta a semplice richiesta e senza presentazione di documenti a sostegno della difficoltà economica. L’accettazione dell’istanza impedisce a Equitalia di effettuare il blocco dell’auto.

Se, invece, l’istanza di rateazione viene presentata quando il fermo è stato ormai iscritto, se ne può ottenere la sospensione dimostrando il pagamento della prima rata: in tal caso, Equitalia rilascia una liberatoria che andrà esibita al PRA e che provvederà a sospendere il fermo; la cancellazione definitiva, però, potrà avvenire solo dopo il versamento dell’ultima rata. Ma almeno il contribuente può continuare ad usare l’auto.

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Bollo auto: qual è il giudice competente per i ricorsi?

Il bollo auto è una imposta e, come contro tutti i tributi, il ricorso e l’impugnazione va presentata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del pagamento e va notificato all’ente titolare del credito.

Se è già in corso una esecuzione forzata, il ricorso contro il pignoramento va prima presentato davanti al Tribunale ordinario, sezione esecuzioni: quest’ultimo decide innanzitutto sulla sospensione del pignoramento e, successivamente, rinvia le parti alla Commissione Tributaria per la decisione nel merito.

Bollo auto richiesto per auto rubata o venduta

Quando il contribuente riceve una richiesta di pagamento del bollo auto per periodi in cui l’auto non era nella sua disponibilità perché venduta a un altro soggetto o perché rubata, egli può difendersi facendo rilevare quanto sopra all’ente titolare del credito o, nel caso di notifica della cartella di pagamento, a Equitalia. A tal fine sarà necessario produrre tutta la documentazione che attesti:

Qualora l’istanza del contribuente non dovesse essere accolta, questi potrà ricorrere al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale).

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