Spese straordinarie per il figlio e affidamento esclusivo

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Mantenimento, separazione e divorzio: nell’affido esclusivo le spese straordinarie possono essere decise solo dall’affidatario senza il consenso dell’altro genitore.

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Se, dopo la separazione o il divorzio, il giudice dispone l’affidamento esclusivo del figlio minore, tutte le spese straordinarie per la crescita, la salute, l’educazione, l’istruzione e il mantenimento di quest’ultimo possono essere decise, singolarmente, dal genitore affidatario senza bisogno del consenso anche dell’ex; quest’ultimo, tuttavia, resta obbligato a concorrere alla sua parte di spesa, rimborsando il 50% dei costi sostenuti dall’altro genitore (o la differente percentuale stabilita dal giudice). È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una recente sentenza

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[1].

La regola è abbastanza semplice e chiara: nel momento in cui c’è l’affidamento esclusivo, tutte le decisioni sull’indirizzo di vita del minore spettano al genitore che ne ha ottenuto l’affidamento. Il che significa che questi non deve concertare alcuna scelta con l’ex. E ciò vale anche laddove quest’ultimo abbia l’obbligo di partecipare alle spese, rimborsando la propria parte di soldi al genitore che abbia materialmente sostenuto la spesa: dunque, tutti gli esborsi straordinari, ai quali il genitore non affidatario è tenuto nei limiti della percentuale fissata nella sentenza di separazione o divorzio (o di regolamentazione di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio), vanno rimborsati senza poter “battere ciglio” o contestare l’opportunità della scelta. Scelta che, appunto, è rimessa solo all’ex con cui il minore vive.

Nel caso di affidamento condiviso, invece, la regola è parzialmente diversa: la legge vuole, infatti, che le scelte da cui conseguono le cosiddette

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spese straordinarie vadano concordate, ma non quando esse si dimostrino prese nell’interesse superiore del figlio e, quindi, necessarie. In tal ultimo caso, anche nell’ipotesi di affido condiviso, la spesa può essere sostenuta immediatamente dal coniuge collocatario, senza bisogno di previa autorizzazione dell’altro genitore, il quale – nonostante non sia stato interpellato – è tenuto a rimborsare la sua parte di uscita monetaria. È il caso, ad esempio, di una visita specialistica o dentistica o del costo per l’acquisto di libri scolastici, dei quali il bambino o il ragazzo ancora non autosufficiente certo non può fare a meno.

Ritornando alla sentenza del Tribunale di Roma, il giudice capitolino ricorda come, nel caso di affido esclusivo con voci di spese straordinarie in favore del figlio previamente specificate dalla sentenza di divorzio, queste ultime possono essere decise solo dall’affidatario senza previo accordo con l’altro genitore. Dal momento che l’affido esclusivo consente al solo affidatario l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l’educazione e l’istruzione della prole, nelle quali sostanzialmente s’iscrivono le spese straordinarie, ne consegue che le decisioni concernenti queste ultime (salute e scuola) spettano in via esclusiva al genitore affidatario, e ciò al fine di non rendere, di fatto, “impossibile” la gestione di ambiti così rilevanti.

In altre parole, l’esclusiva facoltà di scelta resta onere e responsabilità del genitore affidatario, sia in ordine alla decisione se adottare o meno tale scelta, sia in ordine al quantitativo della spesa.

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