È reato bruciare rami e sterpaglia?

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È vietato bruciare le potature?
Autore: Redazione

24 luglio 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si possono bruciare rami secchi, paglia, foglie, sterpaglia e ogni altro rifiuto in un giardino? L’illecito civile del risarcimento del danno per immissioni superiori alla normale tollerabilità e gli illeciti penali.

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È lecito bruciare sterpaglia o c’è il rischio di trovarsi a casa la polizia? È possibile che il vicino si lamenti per la puzza di fumo o per la cenere finita nel suo giardino? Spesso, accanto ai terreni, si formano cumuli di rifiuti vegetali: erba, rami, tronchi, piante ormai appassite o bruciate e, in generale, sterpaglia. Capita, soprattutto con le belle stagioni, in cui la pioggia non impedisce al fuoco di propagarsi, che i contadini e i proprietari di terreno, brucino tutti questi detriti per disfarsene in un colpo solo, senza doversi affaticare a raccoglierli e a buttarli insieme ai normali rifiuti domestici. Ma è legale? Ci sono due modi di inquadrare la fattispecie: quella civilistica e quella penale. Iniziamo dalla prima.

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Immissioni di calori e fumi superiore alla normale tollerabilità

Il codice civile [1] vieta di propagare fumi e calori nelle proprietà dei vicini se tali immissioni superano la cosiddetta “normale tollerabilità”. Così, il falò appiccato sul confine o in modo che il vento spinga la cenere e le fiamme sulla proprietà confinante può dar vita a una azione di risarcimento del danno, anche se l’episodio è singolo e sporadico.

La “normale tollerabilità” è un concetto volutamente generico che usa la legge per consentire al giudice di valutare caso per caso, in base alle condizioni specifiche dei terreni interessati, alla loro collocazione geografica (se in aree coltivate, agricole, urbane, ecc.), alla loro dimensione, alla loro destinazione, ecc.

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In buona sostanza, il divieto che il codice civile vuole esprimere con queste parole apparentemente ambigue è quello di non dare fastidio al vicino.

Peraltro, anche a non voler ritenere che il fuoco possa compromettere la proprietà vicina arrecandole qualche specifico danno, se tuttavia le fiamme vengono appiccate solo per disturbare i confinanti (sono i cosiddetti “atti emulativi”, atti cioè che non hanno alcuna utilità per chi li compie, se non quella di infastidire volontariamente il prossimo) ciò può dar vita a una causa di risarcimento del danno.

Bruciare le sterpaglie e i rami secchi in prossimità del terreno del vicino costituisce dunque un illecito civile – che può dar luogo a una causa di

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risarcimento del danno – solo quando il fumo o il calore superano la normale tollerabilità, ossia risultino insopportabili per il vicino.

È reato bruciare sterpaglie e rami secchi?

Dopo aver analizzato i rapporti tra privati, ossia tra vicini di casa (aspetto civilistico della questione), verifichiamo ora i rapporti tra il proprietario e la pubblica amministrazione (aspetto penale o amministrativo della questione). Quando si bruciano sterpaglie si commette reato?

Premettiamo innanzitutto che per la valutazione di ogni condotta, anche sotto il profilo penale, c’è sempre un margine di ragionevolezza che porta a “chiudere un occhio” in presenza di condotte del tutto inoffensive: si pensi al contadino che dà fuoco a una piccola “montagnella” di foglie secche grande quando due palmi di mano. Tanto è vero che la legge ritiene legali le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali … effettuate nel luogo di produzione» in quanto costituenti «normali pratiche agricole»

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[2].

Esistono tuttavia diverse norme, nel nostro ordinamento, che puniscono chi brucia sterpaglie, rami secchi e altri rifiuti di ogni genere. Analizziamole.

Innanzitutto viene in rilievo il reato di incendio previsto dal codice penale che stabilisce [3]: “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica”.

In altre parole, per realizzare tale reato non è necessario incendiare boschi, giardini o terreni dello Stato o di altri soggetti, ma anche i propri, a condizione che ciò possa mettere in pericolo la collettività. Quindi, in teoria, anche un incendio di modeste dimensioni, lasciato alla mercé del vento, che potrebbe espanderlo e aumentarne la portata, è passibile di procedimento penale.

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La Cassazione, peraltro, ha detto che scatta ugualmente il reato di incendio colposo di un proprio terreno, anche se il pericolo per la pubblica incolumità non è costituito necessariamente dalle sole fiamme di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate.

Ed ancora, sempre la cassazione ha detto che il reato di incendio boschivo scatta anche in caso di estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita

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[5].

Insomma, come argomentato anche da altra giurisprudenza [6], il reato di incendio boschivo si configura indipendentemente dal tipo di vegetazione esistente sul terreno, essendo sufficiente che si tratti di area ove insista boscaglia, sterpaglia o altra vegetazione.

C’è poi il reato di illecito smaltimento di rifiuti [7] che si applica anche (in virtù di una modifica intervenuta nel 2010 [8]) a paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi. Tale reato punisce chi brucia in modo arbitrario rami, foglie secche. In pratica, viene punito chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di

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rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Se si tratta di rifiuti non pericolosi la pena è ridotta (arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro); se si tratta di rifiuti pericolosi la pena è più elevata (arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro).

In ultimo c’è il famoso decreto terra dei fuochi [9l’articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 52/06 ] che ha introdotto nel Codice ambientale il nuovo reato di “Combustione illecita di rifiuti” che punisce con la reclusione da due a cinque anni “chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate” (va meglio per i rifiuti vegetali “urbani”, provenienti cioè da giardini, aree verdi, cimiteri, che se la cavano con una pur robusta sanzione pecuniaria di natura amministrativa).

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