Aspettativa: cos’è e quando è retribuita?

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Autore: Maura Corrado

08 agosto 2016

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Il lavoratore in aspettativa può astenersi dal lavoro: il rapporto è sospeso così come la retribuzione. Ma non sempre: vediamo in quali casi egli continua a percepire lo stipendio.

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Aspettativa: cos’è?

Nell’arco dell’intera vita lavorativa, può accadere che il lavoratore abbia la necessità di assentarsi dal lavoro per lunghi periodi. I motivi possono essere vari: pensiamo al dipendente che debba curare un familiare gravemente malato o che debba sostenere un esame importante e abbia bisogno di dedicarsi allo studio per un certo tempo.

In casi di questo genere, la soluzione è l’

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aspettativa, un periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso, in modo da permettere al lavoratore subordinato di far fronte a impegni di rilevanza pubblica o a situazioni di natura personale o familiare.

Tale facoltà può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, periodo durante in quale il posto di lavoro viene conservato e, nella maggior parte dei casi, la retribuzione viene sospesa.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui i lavoratori, attivi sia nel settore pubblico sia privato, hanno diritto a periodi di assenza dal lavoro che possono dare, comunque, diritto alla retribuzione.

Vediamo quando l’aspettativa viene concessa e quando è retribuita.

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Aspettativa: quando viene concessa?

La legge garantisce la sospensione del rapporto e, quindi, la concessione di un periodo di aspettativa al lavoratore che lo richiede, in ipotesi determinate:

Per “

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formazione” si intende quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro (ad esempio, i corsi aziendali);

Aspettativa: quando è retribuita?

Come anticipato, generalmente il lavoratore in aspettativa non percepisce, per tutta la sua durata, la retribuzione. Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui si continua a ricevere lo stipendio. Vediamo quali sono.

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Si tratta del c.d. congedo straordinario [2]: tale astensione, della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa (anche in modo frazionato), può essere richiesta dal lavoratore che assista un familiare portatore di handicap grave.

La retribuzione consiste in un’indennità che corrisponde alle voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio – intendendo per tali quelle voci del trattamento economico utili a remunerare le mansioni tipiche della categoria e del profilo professionale (ad esempio, IIS, IVC, RIA, di comparto, ecc…) -, e dà diritto all’accredito dei contributi figurativi, intendendo per tali dei contributi “fittizi” (non versati né dal datore di lavoro, né dal lavoratore) che, a differenza dei contributi da riscatto, sono accreditati senza alcun onere a carico del lavoratore, per i periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma, ha percepito un’indennità a carico dell’INPS o retribuzioni in misura ridotta.

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Alcune precisazioni sono importanti: ad assistere il disabile non possono essere, contemporaneamente, due lavoratori; inoltre, per ogni disabile, sono concessi due anni di congedo complessivi: ad esempio, in presenza di un figlio portatore di handicap, fermo restando il tetto massimo di due anni nel corso dell’intera vita lavorativa, madre e padre non usufruiranno di due anni d’assenza ciascuno ma di due anni complessivi.

Più comunemente conosciuta come congedo matrimoniale, è un’astensione dal lavoro, generalmente della durata di 15 giorni (ma può variare a seconda del contratto collettivo), riconosciuta al dipendente in occasione delle nozze. Può essere chiesto anche in un periodo successivo rispetto alla data del matrimonio a patto di non chiederlo dopo parecchi mesi.

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La retribuzione sarà normalmente percepita e dà diritto, come accade ordinariamente, alla maturazione di ferie, TFR, tredicesima, ecc…

Per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, il congedo viene retribuito mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro; anche in questi casi, comunque, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire all’operaio la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.

Come detto sopra, per coloro che decidono di prestare servizio di volontariato presso associazioni facenti parte dell’Agenzia di protezione civile e prevista la possibilità di godere dell’aspettativa che, in tal caso, è retribuita: il datore di lavoro, quindi, versa stipendio e contributi, che saranno però rimborsati dall’autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.

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L’aspettativa, in tale ipotesi, ha durata pari a quella del dottorato e la retribuzione viene corrisposta dalla Pubblica Amministrazione soltanto nel caso in cui il dottorando non sia beneficiario di borse di studio.

Attenzione a un aspetto: se, nei due anni successivi al termine del dottorato, il rapporto con la P.A. cessa, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa.

In realtà, parlare di aspettativa nel caso dell’assenza per malattie è improprio: ciò in quanto essa è retribuita se non va oltre il periodo di comporto, intendendo con questa espressione il lasso di tempo durante il quale la conservazione del posto di lavoro e, quindi, dello stipendio, è garantita dalla legge e dai contratti collettivi. Una volta trascorso questo periodo, nel caso in cui il lavoratore abbia ancora bisogno di assentarsi dal lavoro, dovrà chiederlo al datore di lavoro che sarò libero di concederlo o meno e sempre in modo non retribuito.

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Anche per questa tipologia di aspettativa non c’è una regola fissa: sono i vari contratti collettivi a disciplinarla. Di solito, non supera i 12 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa e non è retribuita. Tuttavia, molto spesso si può ricorrere ai ROL che consentono al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza vedere modificata la propria retribuzione. La riduzione degli orari di lavoro è determinata su base annua e in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore. Solitamente, tale riduzione viene realizzata tramite la concessione di permessi orari che, sommati tra loro, possono arrivare anche a far godere di uno o più giorni lavorativi completi.

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I lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive hanno diritto non alla retribuzione ma alla contribuzione: non percepiscono, cioè, lo stipendio ma sono coperti a livello di contributi. Ci riferiamo, nel dettaglio agli eletti al Parlamento nazionale, europeo ed alle assemblee regionali; ai presidenti di provincia; ai sindaci; presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane; agli assessori comunali o provinciali (i membri delle giunte); consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.

Si tratta del c.d. distacco sindacale: i dipendenti pubblici hanno diritto a svolgere l’attività sindacale a tempo pieno o part-time, assentandosi completamente dal lavoro. Il periodo trascorso in distacco sindacale è equiparato a tutti gli effetti all’orario di servizio e viene regolarmente pagato, fatta eccezione per gli straordinari e il salario accessorio collegato allo svolgimento di determinate mansioni.

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