Testamento: si può inserire una condizione?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

La condizione sospensiva e risolutiva quando l’istituzione di un erede è subordinato a un evento futuro e incerto. L’onere a carico dell’erede.

Annuncio pubblicitario

Chi fa testamento può porre una condizione alla successione dell’erede: in buona sostanza, subordina il passaggio di proprietà dei propri beni a un evento che non è detto si verifichi necessariamente. Questo vale sia per gli eredi che per i legatari. Il classico tipo di condizione che si pone in un testamento è che l’erede si prenda cura del testatore fino alla fine dei suoi giorni (“nomino mio erede Tizio a condizione che si prenda cura di me da oggi fino al giorno della mia morte”). Il mancato avveramento della condizione rende inefficace la disposizione testamentaria, per cui il bene che doveva andare a finire al soggetto “condizionato” viene invece diviso tra gli altri eredi secondo le regole della successione legale.

Annuncio pubblicitario

Si possono inserire due diverse condizioni in un testamento:

La condizione sul testamento deve essere incerta e futura

L’evento cui la condizione è legata deve essere necessariamente incerto. Se invece è certo non si parla più di condizione ma di termine (ad esempio: ti lascio la mia casa, ma solo quando avrai compiuto 18 anni).

Annuncio pubblicitario

L’evento deve anche essere futuro (o rispetto all’apertura della successione o rispetto alla redazione del testamento, anche se già avverato all’apertura della successione. Ad esempio: “istituisco erede Tizio a condizione che mi assista fino alla morte”).

Se nel testamento c’è una condizione risolutiva

Tipica clausola risolutiva è quella in cui il beneficiato perde i beni ereditati “se il medesimo al tempo della sua morte non ha avuto prole”.

Nel caso di condizione risolutiva, prima dell’accettazione dell’eredità, l’amministrazione del patrimonio ereditario spetta al chiamato all’eredità o legato. Il giudice però gli può imporre di prestare una garanzia a favore di coloro ai quali dovrebbe devolversi l’eredità o il legato in caso di avveramento della condizione.

Secondo la Cassazione si può subordinare l’istituzione di un erede a condizione che questi non impugni il testamento relativamente alla parte disponibile.

Se si verifica la condizione risolutiva, il beneficiario si considera come se non fosse mai divenuto proprietario del bene e, quindi, mai chiamato all’eredità (il che significa che la condizione opera retroattivamente)

Annuncio pubblicitario

Se nel testamento c’è una condizione sospensiva

Un esempio di condizione sospensiva è “Nomino mio erede Tizio a condizione che questi rimanga a vivere in Italia”.

Nel caso di condizione sospensiva, fino a quando la condizione si avveri o fino a quando sia certo che non possa più avverarsi, l’eredità è amministrata da un amministratore nominato tra le persone che sarebbero chiamate all’eredità qualora la condizione non si avverasse.

Il testatore può disporre qualcosa a condizione di non fare o non dare qualcosa per un tempo indeterminato: ad esempio, “Nomino mio erede Tizio salvo che questi non faccia mai causa a Caio “.

Condizione impossibile o illecita

Se la condizione è impossibile (nomino erede Tizio a condizione che vada un giorno sulla luna) o illecita (nomino mio erede Caio a condizione che uccida Sempronio) si considera come mai apposta.

Sono ritenute sempre illecite le condizioni:

– di reciprocità, ossia quelle con le quali il testatore istituisce erede o legatario qualcuno a condizione che tali soggetti istituiscano lui come erede o legatario;

Annuncio pubblicitario

– che sottopongono l’acquisto al divieto di nozze. Una tal condizione si considera non apposta, a meno che non sia stato l’unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

L’onere nel testamento

A differenza della condizione il testatore potrebbe anche apporre un onere all’istituzione di eredi o legatari ossia una sorta di controprestazione da parte del beneficiario. Tale contropartita può consistere sia nell’erogazione di parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo sia nel compimento di un’azione o omissione a favore del disponente stesso o di un terzo. Ad esempio è un onere “Nomino Tizio a condizione che continui a convivere con me fino a quando non sarò morto”, oppure “Nomino Caio a condizione che costruisca una casa in favore dei miei nipoti”.

L’inadempimento dell’onere da parte del legatario legittima gli eredi del testatore, nonché i beneficiari dell’onere, a proporre l’azione di adempimento oppure quella di risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del soggetto onerato.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui