Buca stradale: risarcimento anche per la strada sconnessa

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Autore: Redazione

01 agosto 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La presenza di una strada sconnessa non esclude l’obbligo per il Comune di risarcire il danno al pedone caduto su una fossa sull’asfalto o sul marciapiedi.

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Chi cade in una buca sull’asfalto ha diritto a essere risarcito anche se la strada è in evidente disfacimento e presenta varie disconnessioni. A dirlo è la Cassazione con una sentenza [1] che prede in parte le distanze dai propri stessi precedenti.

Secondo la Corte, la pubblica amministrazione ha un generale obbligo di adottare misure atte a scongiurare situazioni di pericolo obiettivo. Pertanto il Comune ha una responsabilità oggettiva qualora sia accertato che il danno sia stato causato da un’anomalia della strada. L’ente si salva solo se dimostra di non aver potuto far nulla per evitarlo. Insomma, c’è una

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presunzione di colpa a carico della P.A. per la caduta del pedone sull’asfalto salvo che il danno si sia verificato in maniera improvvisa: in tal caso scatta il cosiddetto caso fortuito e il pedone non può più recriminare il risarcimento. È “caso fortuito” ogni evento dotato dei caratteri dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che da solo sia idoneo a produrre l’evento.

La vittima – conclude la Corte – ha ugualmente diritto a essere risarcita anche se la strada risulti “molto sconnessa, con altre buche e rappezzi”, anche perché un comportamento disattento del pedone non si può considerare come un evento del tutto imprevedibile e, come tale, rientrante nel caso fortuito.

In sintesi, il Comune o qualsiasi altro ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada. Non c’è responsabilità della P.A. solo se la condotta della vittima è abnorme, ossia imprevedibile in relazione al contesto.

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